ANCORA UNA VITTORIA DEI CONTRIBUENTI NAPOLETANI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
La Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 25745 pubblicata il 22 dicembre 2015, ha accolto il ricorso presentato per conto di un contribuente dall’avvocato Angelo Pisani, presidente di NOI CONSUMATORI. Questa volta l’avvocato Pisani, che ha già riportato numerose, analoghe vittorie anche in Cassazione, ricorreva alla Suprema Corte contro una sentenza del tribunale di Napoli in tema di opposizione
avverso l’iscrizione ipotecaria (di cui all’art. 77 del d.p.r. n. 602/73).
«Ancora
una volta – spiega Pisani – la Cassazione, sulle linee già segnate dagli arresti nomofilattici delle
Sezioni Unite n. 19667/2014 e più di recente n. 15354 del 22 luglio 2015, ha confermato la natura dell’ipoteca, come del fermo amministrativo, di procedure
alternative alla esecuzione forzata».
Pertanto «la relativa impugnazione – scrivono gli Ermellini – è
svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi
l’iniziativa giudiziaria come un’azione di accertamento negativo del diritto
dell’esattore ad iscrivere ipoteca, con la conseguenza che essa, quand’anche
affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di
cui all’art. 617 c.p.c.».

«Sulla base di tale principio – specifica l’avvocato Pisani – poiché il ricorrente
aveva chiesto di accertare la nullità e l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria
in ragione delle cartelle esattoriali nulle per mancanza di notifica, l’oggetto
della domanda risultava chiaramente individuato nell’impugnazione
dell’iscrizione ipotecaria, assumendosi la nullità e/o l’inesistenza delle
notifiche delle cartelle quale presupposto della nullità e/o illegittimità
dell’ipoteca».
Ritenuto pertanto non pertinente il riferimento al termine di cui
all’art. 617 c.p.c., la Suprema Corte ha rilevato l’erroneità della pronuncia
di inammissibilità del Giudice del Tribunale di Napoli, cassandone, per la
parte de qua, la decisione, con rinvio ad altro Giudice del Tribunale di
Napoli perché esamini il merito il merito dell’impugnazione (con esclusione,
evidentemente, della censura di cui è tata rilevata l’inammissibilità), alla luce
del principio sopra esposto in ordine alla qualificazione dell’azione.