Ancora una vittoria di Noi Consumatori contro la Gestline
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice di Pace di Napoli, VII0 sezione civile, nella persona del giudice dott. Carlo Russo, nella causa iscritta al n. 17946/06 R. G., riservata all’udienza del27/11/2006, ha pronunziato la seguente sentenza:
TRA
DI FOGGIA LUIGI, elettivamente domiciliato in Napoli alla PiazzaVanvitelli n.15 presso lo studio degli avv.ti Sergio Pisani e Paola Fraconte chelo rappresentano e difendono come da mandato nell’atto introduttivo. Attore
E
GEST LINE S.p.A., in persona dell’amministratore delegato dott. Andrea Rigoni, rapp.ta edifesa, in virtù di procura generale alle liti per Notaio Sabatino Santangelo del 24/06/2005, Rep.51602, dal Prof.re Avv. Francesco Forzati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio inNapoli alla via Toledo, n°256 come in comparsa di costituzione e risposta,Convenuta
Nonché interventori volontari autonomi
IMPROTA MARIA, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Vanvitelli n° 15 presso lostudio dell’avv. Angelo Pisani che la rappresenta e difende per mandato in atto di intervento-volontario autonomo.
Interventrice
Nonché
MISCIA ANNA, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Vanvitelli n° 15 presso lo studiodell’avv. Angelo Pisani che la rappresenta e difende per mandato in atto di intervento-volontario autonomo.
Interventrice
Nonché
MANCO CIRO, elettivamente domiciliato’in Napoli alla Piazza Vanvitelli n° 15 presso lo studiodell’avv. Angelo Pisani che lo rappresenta e difende per mandato in atto di intervento-volontario autonomo.
Interventore
Nonché
DE FRANCESCO IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in Napoli al!a PiazzaVanvitelli n° 15 presso lo studio dell’avv. Angelo Pisani che la rappresenta e difende permandato in atto di intervento-volontario autonomo.
Interventrice
Oggetto: azione di accertamento-opposizione alla esecuzione esattoriale -risarcimento danni
Conclusioni: per l’attore come da citazione, verbali di causa e comparsa conclusionale, per laconvenuta come da rispettive comparse di costituzione, per gli interventori comeda rispettive comparse di intervento, verbali di causa e comparse conclusionali.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, Di Foggia Luigi conveniva ingiudizio
€ 1150,42 per tributi ed entrate, €
sensi dell’art. 210 c.p.c. di esibire ogni presunto titolo in originale a ragione del provvedimentoopposto. Per colpa e gravi violazioni, anche .di norme sulle misure di sicurezza e trattamentodati personali e sulla trasparenza atti amministrativi, l’istante ha subito gravi danni personali epatrimoniali, all’immagine e buon nome, da stress, ansia, danno esistenziale e turbamentodella qualità della vita, di cui chiede l’integrale risarcimento. L’istante concludeva: rigettata ognicontraria istanza, deduzione ed eccezione avversa, accertato che le pretese e l’ipotecadisposte dalla GESTLINE sono inammissibili e nulle in base a precedente sentenza passata ingiudicato, risultando, anche ipso iure e per fatto notorio, legittime, provate e fondate l’azionespiegata e le richieste di cancellazione dell’ingiusta ipoteca, come quella di risarcimento tutti idanni in virtù di quanto esposto in premessa, per l’effetto, accertata l’inesistenza del titolo infavore della convenuta perché già annullato ed dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria,ordinare alla Gest Line S.p.A. di provvedere: alla immediata cancellazione a sue spese di ogniprovvedimento di iscrizione d’ipoteca per cui è causa, e, quindi, alla correzione ecomunicazione di ogni dato, informazione o notizia, relativi al nominativo della parte ricorrente,trattati ed inseriti in archivi o banche dati, non risultando, in realtà, l’istante inadempiente,debitore o tardivo pagatore. Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni personali epatrimoniali, nessuno escluso da calcolarsi nella somma equitativamente decisa, sempre e..comunque, nei limiti di 2.500,00 euro, ritenuta equa e di giustizia, importo da valutarsi anchetramite disponenda CTU contabile e medica per danni patrimoniali e personali’provocati ‘all’attore, nonché al risarcimento di tutti i danni esistenziali e morali, anche per violazione dellaprivacy e la fatica e lo stress subiti per le lunghe ed interminabili code agli sportelli ed uffici-competenti; inoltre, condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, anche aisensi dell’alt 96 c.p.c. per la temerarietà ed illegittimità della pretesa e della relativa azioneesecutiva, con clausola di attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Nel procedimento istaurato dall’attore si costituiva la convenuta GESTLine S.p.A, la quale amezzo del proprio difensore, descritto come sempre il ruolo del concessionario e ripetuta pertratti la procedura della riscossione e la normativa in materia in uno a proprie prospettazionigiuridiche sul caso di specie, contestava solo genericamente la domanda attorea chiedendoneil rigetto, senza nulla dire e replicare sull’eccezione e rilievo principale dell’attore circal’inesistenza del titolo esecutivo (ossia la cartella esattoriale), utilizzato per l’iscrizione d’ipotecaoposta, alla luce dell’intervenuta sentenza della Comm.Trib.Prov.Napoli passata in giudicato.Quindi la convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via preliminare, rilevarsil’incompetenza per territorio e materia del Giudice adito, dichiarare l’inammissibilità delladomanda attorca; in ogni caso rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto;
con condanna dell’istante alla refusione delle spese di lite.Alla prima udienza del 5 maggio 2006 comparivano i procuratori delle parti, che spiegavano lerispettive difese, richieste ed eccezioni come da verbali di causa, quindi il Giudice si riservavasulle eccezioni preliminari. Sciolta la riserva il Giudice, viste le difese ed eccezioni attorce,documentalmente provate, di inesistenza del titolo esecutivo utilizzato per l’iscrizione ipotecariada parte della GESTIine, risultando l’ipoteca, anche se fase prodomica all’esecuzione, sempreuno strumento di garanzia del credito su eventuale esecuzione, rigettava le eccezionipreliminari di incompetenza e giurisdizione e rinviava la causa ex art.320 cpc, potendoregolarmente il Giudice adito decidere sul caso di specie, non dovendo, tra l’altro entrare nelmerito/natura del credito/tributo oggetto di causa alla luce della richiamata sentenza diannullamento dell’unica cartella esattoriale presupposto dell’ipoteca opposta, all’udienza del9/10/2006. All’udienza successiva compariva solo il procuratore dell’attore che chiedevaammettersi ulteriori mezzi istruttori precisati a verbale ed insisteva sulla inconfutabilità delleprove per tabulas esibite, ma non comparendo parte convenuta e mancando agli atti l’avviso
d’udienza al relativo procuratore, la causa veniva rinviata all’udienza del 18/10/2006, ancorauna volta ex ari. 320 c,p,c. Successivamente in data 11/10/06 un procuratore della Gestline,risulta dagli atti, aver firmato i verbali per presa visione del rinvio disposto dal giudice adito.All’udienza del 18/10/2006, compariva il procuratore della convenuta che nel ripetere le proprieeccezioni, dichiarava che mancava il proprio fascicolo di parte ed insisteva nel difetto digiurisdizione e incompetenza del Giudice adito, senza mai spiegare il come e perchédell’iscrizione ipotecaria in danno dell’istante nonostante l’annullamento dell’unico titolovantato, tra altro mai esibito in originale e solo indicato nella comunicazione d’iscrizioneipotecaria dalla GESTIine per cui è causa, quindi, l’attore impugnava le difese avverse edinsisteva nelle proprie richiese istruttorie e conclusioni, nel mentre poi si costituivano nelgiudizio de quo gli interventori sigg.ri Improta Maria, Miscia Anna, Manco Ciro e De FrancescoImmacolata, dichiaratisi vittime della medesima condotta ed azioni della convenuta,e, depositati i rispettivi fascicoli, documenti e comunicazioni d’iscrizione ipotecaria inviateglidalla GESTIine, tutte per cartelle esattoriali non pagate relative ad infrazioni al Cds,esponendo, come in atti, innumerevoli violazioni di legge addebitabili solo all’arbitraria edillegittima condotta della GESTIine, come già denunciato anche dall’attore, tutti eccepivanopreliminarmente la mancata notifica / inesistenza delle cartelle esattoriali loro addebitate eunico presupposto delle rispettive iscrizioni ipotecarie impugnate, nonché l’inesistenza,prescrizione e nullità di qualsivoglia ruolo, credito e titolo a favore della convenuta e, quindi,l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie di cui si chiedeva la cancellazione, oltre il risarcimentodanni. Inoltre, poiché i crediti per cui la convenuta aveva iscritto ipoteca, sebbene non dovutiper irregolarità della procedura di riscossione e mancanza delle notifìche delle cartelleesattoriali ed avvisi, erano inferiori ad € 8000,00 per parte, la procedura risultava anche nullaex art. 76 DPR 603/73 come modificato con Legge 248/2005, a far data dal 3 dicembre 2005,che vieta di utilizzare come mezzo di riscossione l’espropriazione immobiliare e gli atti ad essopreliminari quando il credito per cui si agisce è inferiore a € 8000,00, così gli interventorispiegavano intervento autonomo nei confronti della Gest Line S.p.A, . La difesa dell’istante edegli interventori, precisando che
Peranto
rinvio ex art. 320 cpc il procuratore della GESTLINE risultava decaduto dal poter esibire altradocumentazione e dal poter chiedere ulteriore termine per dimostrare la regolarità dellenotifiche opposte,quindi, risultando le istanze documentalmente provate e non necessitandoaltra istruttoria, la causa veniva rinviata per conclusioni al 27/11/06. All’udienza del 27/11/2006non compariva il procuratore della GESTIine, ne veniva depositata alcuna comparsaconclusionale per la convenuta, mentre il procuratore dell’istante e degli interventoridepositavano rispettive comparse conclusionali degli istanti e, chiesto il rigetto di ogni difesa edeccezione di controparte perché carente di qualsivoglia prova e ragione, concludevano perl’integrale accoglimento delle domande formulate negli atti introduttivi e nelle memorieconclusionali con vittoria di spese di lite, quindi la causa, matura per la decisone e provata pertabulas, veniva assegnata a sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata sia la giurisdizione del Giudice ordinario, che la regolarecompetenza per materia, valore e territorio del Giudice adito, in ordine alle domande oggetto dicausa, in quanto volte all’accertamento della regolarità della procedura di iscrizione ipotecariaeseguita dalla convenuta e dell’esistenza e legittimità delle notifiche delle cartelle esattoriali edei titoli esecutivi presupposto essenziale dell’iscrizione d’ipoteca, oltre alla richiesta dicancellazione ipoteca e risarcimento danni nei limiti di euro 2500,00 per ciascuna parte, comedall’attuale orientamento giurisprudenziale anche del Tribunale di Napoli in materia diopposizione all’ipoteca con la sent. n. 10746/06 Dott.ssa Balsamo 8′ sez. civile per cui “…dolendosi il ricorrente del mancato rispetto della procedura per l’iscrizione dell’ipoteca neconsegue che può ritenersi la giurisdizione dell’ AGO nella verifica della ritualità della notìficadelle cartelle, essendo funzionale tale notìfica alla delibazione dell’avvenuta iscrizionedell’ipoteca ed avvenuto decorso del termine di cui all’ art. 50 suddetto (DPR 602/73) … amente degli art. 50 e 60 DPR 600/1973 deve ritenersi illegittimamente effettuata l’iscrizioneipotecaria sugli immobili di parte attrice, non avendo il concessionario osservato le forme di cuiall’art. 60 lett.e)… Tanto acclarato, l’iscrizione ipotecaria deve ritenersi essere statairritualmente effettuata, in mancanza della prova delle notifiche delle cartelle esattoriali” ( cosìultima sentenza n.10746/06 del Tribunale di Napoli in materia). Tra l’altro per i presunti creditirelativi ad infrazioni al CdS, senza dubbio, il Giudice di Pace adito è investito, in via esclusiva,anche del potere di cognizione in ordine all’esistenza del credito e quindi della debenza dellesomme, oltre che della valutazione sull’ipoteca. Nel caso di specie, non esiste alcun titolo indanno dell’attore, mentre i presunti crediti a fondamento dell’azione intrapresa da contropartein danno degli interventori ineriscono tutti a sanzioni derivanti dalle violazioni di norme sullacircolazione stradale, materia riservata alla competenza del Giudice di Pace (art. 22 bis dellalegge 24 novembre 1981 n. 689). In questo caso la competenza per materia si estende anchealle opposizioni all’esecuzione, con cui si faccia valere ‘inesistenza del credito o la suasuccessiva estinzione (cfr. Cass. 18 luglio 2005 n. 15149. per cui ove si contesti, primadell’inizio dell’esecuzione, la legittimità dell’iscrizione al ruolo per inesistenza di un titoloidoneo, o si eccepiscono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, giudicecompetente è. in applicazione del criterio ex art 615 primo comma c.p.c.. quello ritenuto idoneodal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicalo dalla legge comecompetente per l’opposizione. al provvedimento sanzionatorio). Sempre in via del tuttopreliminare appare opportuno procedere ad un’analisi della “discussa” normativa dellaprocedura di vendita all’incanto degli immobili da parte del concessionario. La predettaprocedura e disciplinata nel TITOLO II del DPR n° 602del 1973, intitolato Riscossione Coattiva, in
particolare: l’ art. 50 comma 1° prevede che il concessionario del servizio nazionale dellariscossione, solo decorso il termine stabilito per il pagamento ( 60 giorni ) dalla “necessaria”notifica della cartella di pagamento, possa procedere ad espropriazione forzata dei beni delcontribuente inadempiente. Ai sensi del successivo comma 2° si rileva che sel’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla necessaria notifica della cartella dipagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di unavviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruoloentro cinque giorni . Oggi a seguito della riforma dell’art. 76,. contenuto nel capo II, intitolatoDisposizioni particolari in materia di espropriazione di beni immobili, è stabilito che, ilconcessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo delcredito per cui si procede supera complessivamente € 8000,00 . Nessuna disposizione dilegge o regolamento prevede un importo diverso per l’iscrizione di ipoteca sugli immobiliintestati a debitori morosi, ne in merito alla proporzionalità tra debito e valore dell’immobile,criterio seguito e calcolato dal legislatore per porre un limite all’esecuzione del sistema diriscossione, quindi secondo questo Giudice, nel rispetto dei principi costituzionali per logica edin osservanza a termini di proporzionalità anche per l’ipoteca, misura altrettanto pregiudizievolee severa della procedura riscossione specie nell’epoca informatica, vale il limite di 8000,00euro. Poi l’art. 77, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che, decorso inutilmente iltermine di cui all’articolo 50, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, (ossia i predetti 60giorni dalla “necessaria” notifica della cartella di pagamento) il ruolo costituisce titolo periscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppiodell’importo complessivo del credito per cui si procede. Altre successive norme disciplinano,poi, le fasi successive e relative alla vendita ed all’assegnazione del bene immobile che non-sono oggetto di questo giudizio.
A questo punto si inserisce la problematica della opponibilità dell’espropriazione immobiliare daparte del soggetto presunto debitore, ricordando, comunque, che nel caso di specie si tratta digiudizio sulla regolarità dell’iscrizione ipotecaria. Si osserva che ai sensi dell’alt; 57 DPR603/73 la possibilità da parte del debitore di procedere ad opposizione all’esecuzione od agliatti esecutivi sarebbe assolutamente preclusa, con seri dubbi di costituzionalità della relativanormativa in quanto lesiva del fondamentale diritto di difesa del cittadino, salvo l’opposizionedel terzo, o l’azione di risarcimento da esperirsi al termine della fase di esproprio e di vendita.Va, comunque, precisato che nessuna norma vieta di contestare l’iscrizione ipotecaria speciein mancanza del necessario presupposto titolo di credito/esecutivio, ossia quando l’ipoteca èirritualmente iscritta, Infatti come indicato nel Codice Civile, comunque, l’ipoteca è unostrumento di garanzia del credito non una fase dell’esecuzione cui qualche la giurisprudenzavuole assimilarla, poiché, dì fatto, può considerarsi una fase prodomica all’esecuzione, ancheperché comunque limita e restringe i diritti del titolare sul bene. Ma anche riguardoall’opposizione all’esecuzione, quanto detto in riferimento all’art. 57 non corrisponde più alvero, in quanto con il DIgt 46/99 art. 29 n° 2, è stata almeno introdotta una garanziagiurisdizionale per richiedere la sospensione dell’esecuzione, e/o di opporsi all’esecuzionedinanzi al giudice ordinario per le somme oggetto di riscossione coattiva che non abbianocarattere tributario. Difatti, l’art. 29 DIgt 46/99 così testualmente recita “Garanzie giurisdizionaliper entrate non devolute alle commissioni tributarie. 1) Per le entrate tributarie diverse daquelle elencate dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. e per quellenon tributane, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo puòsospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2) Alle entrate indicate nel comma 1non si applica la disposizione del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente
decreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle formeordinarie. 3) Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenzadei presupposti di cui all’ari. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n, 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto”. La specifica dizione legislativa siriferisce alle controversie in cui si dibatta in ordine alla debenza o meno di una determinataentrata, non tributaria, e quindi anche ai giudizi di opposizione all’esecuzione in cui si contesti iltitolo esecutivo,
Nel caso di specie, quindi, opportunamente l’attore, come poi gli interventori per altre ragioni,ha provveduto ad incardinare azione di accertamento e di risarcimento danni, non chiedendo dientrare nel merito del tributo, tra l’altro, ormai sicuramente non più dovuto alla luce dellasentenza della Comm. Trib. Prov. Napoli passata in giudicato, ma agendo in ordine allaregolarità e legittimità dell’iscrizione ipotecaria da parte della GESTIine pur in mancanza di unvalido titolo, nel caso de quo, come già detto annullato con sentenza neanche impugnata.Invero, nel caso di specie dall’esame del documento, con il quale
Improta e Miscia sono nulle, mentre per gli altri due interventori De Francesco Immacolata eManco Ciro nulla veniva esibito, non sussistendo, addirittura, neanche iscrizione a loro caricosecondo quanto dichiarato a verbale dal procuratore della GESTIine e contrariamente aquanto risulta dalla documentazione e comunicazione d’ipoteca depositata dagli istanti stessi .Stante la palese irregolarità e nullità delle notifiche delle cartelle per gli interventori Miscia edImprota ed assoluta inesistenza delle notifiche delle cartelle, non depositate neanche in copia,per De Francesco e Manco, sconosciuti alla GESTIine, comunque, cartelle che dovrebberoesser poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata, ne discende la irregolarità enullità delle impugnate iscrizioni ipotecarie . Peraltro, il Concessionario non ha prodotto in attineanche gli avvisi di mora notificati, in forza dei quali l’attore, come gli interventori, avrebbepotuto procedere alla loro impugnazione ai sensi della L.689/81. Si osserva, ancora, puressendo le ipoteche nulle per acclarata mancanza di qualsivoglia titolo di credito, che ilConcessionario ha proceduto irritualmente alla iscrizione dell’ipoteca sul diritto all’usufruttodell’attore, come sul patrimonio immobiliare degli altri quattro interventori, in totale dispregiodella normativa in materia, ovvero dell’alt 76 del DPR 603/73, come modificato con Legge248/2005, a far data dal 3 dicembre 2005, che vieta di utilizzare come mezzo di riscossionel’espropriazione immobiliare e gli atti ad esso preliminari, a parere di questo Giudice anchel’iscrizione ipotecaria risulta pregiudizievole come l’avviso di vendita ed il pignoramento,quando il credito per cui si agisce è inferiore a € 8000.00 nel rispetto di fondamentali principicostituzionali di proporzionalità e diritto di difesa. La legge espressamente dispone che l’azionedi esecuzione immobiliare, della quale l’iscrizione ipotecaria è il necessario presupposto, nonpuò essere esperita laddove il credito sia inferiore ad € 8000,00, sicuramente in ordine ad uncriterio di proporzionalità e logica, e nei casi di specie i presunti debiti in capo agli istanti nonsuperano mai i 2500,00 euro, comprensivi di interessi e ingiustificate spese per ognuno di essi.In sostanza la concessionaria Gest Line, “forzando” degli strumenti di natura privatistica atti arealizzare la riscossione, senza prima avvisarli o metterli in mora ha direttamente iscrittoipoteca sugli immobili degli istanti per un credito di gran lunga inferiore alla somma di euro8000,00, per ciascuno di essi, pretesa, che in concreto, giammai potrà essere azionatacoattivamente, salvo l’attesa della maturazione degli straordinari interessi previsti, stante ilvincolo di cui ali’ art. 76 ll° D.P.R. 602/73, facendo venir meno quella funzione tipica cautelaree meramente strumentale riconosciuta all’ipoteca.
Dagli atti di causa risultano anche violate ad opera della parte convenuta oltre che le regolesulla corretta e trasparente attività di riscossione, anche l’art. 24 Cost. e
Da quanto sin qui detto, la domanda introduttiva così come proposta è senza dubbio fondata emerita accoglimento invero, il Concessionario ha provveduto all’iscrizione di ipoteca sul dirittodell’istante, è la mantiene tutt’ora, come si evince dall’avviso impugnato e prodotto in atti,calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità edebenza del credito vantato, senza alcun titolo e, addirittura, nonostante la ben notaprecedente sentenza, ossia in contrasto con la normativa vigente oltre che con il dettatodell’ari. 76 del DPR 602/73. Il comportamento del Concessionario, che dimostra di non
conoscere la regolarità dei crediti pretesi anche con azioni forzate e di non aver dialogo erapporti esaustivi e trasparenti con i suoi enti impositori, quindi, nella fattispecie è senz’altrocensurabile e lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e qualità della vitadell’attore, denota, peraltro, una estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di riscossioneche appaiono assolutamente coercitivi e dannosi e pericolosi nei confronti del cittadino.
Passando alle altre domande risarcitorie proposte dall’attore, va osservato che le doglianzeproposte sono riconducibili ad una azione che nella sostanza, e dunque, indipendentementedalla formale prospettazione di essa, va qualificata, oltre che come risarcitoria, quale domandadi accertamento della illiceità e temerarietà del comportamento posto in essere dallaGESTLINE S.p.A. attraverso la adozione del provvedimento di iscrizione di ipotecasull’immobile. Domanda che, avendo ad oggetto una attività materiale lesiva didiritti soggettivi e personali rientra come tale nella giurisdizione ordinaria. Indiscutibile è cheladdove
tempo alla vicenda, nonostante l’intervenuta sentenza, chiedendo spiegazioni esottoponendosi a file disumane e lunghe attese presso la sede della convenuta Gest LineS.p.A., senza alcun apparente esito e idoneo risultato, dovendosi poi anche rivolgere ad unlegale per la tutela dei propri interessi. Inoltre per l’attore, al pari degli interventori di cui si diràdi seguito, che ha sopportato per lungo tempo un illegittimo trattamento errato dei suoi dati euna iscrizione ipotecaria sul suo immobile, con l’ingiusta e pericolosa pubblicità del suo nomee dei suoi dati personali e patrimoniali come debitore – insolvente in banche dati, a tutt’oggi, inpendenza della lite, ancora in corso, risultando ingiustamente discriminato ed insolvente in tuttoil circuito finanziario e sistema creditizio da cui è escluso, con gravi danni personali epatrimoniali, è senza dubbio fondata la domanda di risarcimento danni, non esistendo alcundebito a favore della convenuta, mentre come dimostrano gli atti e le stesse difese avverse,sussiste la colpa e la negligenza della stessa convenuta per l’errata iscrizione ipotecaria esoprattutto per la mancata cancellazione della stessa . Va tenuto, comunque, conto anchecome mero riferimento nel caso di specie l’art. 59. del D.P.R. 602/1973 e succ.ve modifiche(risarcimento dei danni) : 1. chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azionecontro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa si fini del risarcimento deidanni 2. Il concessionario risponde dei d’anni e delle spese del giudizio anche con la cauzioneprestata, salvi i diritti degli enti creditori . Inoltre, come sostenuto da recentegiurisprudenza di legittimità una ingiusta ed indebita pretesa di pagamento, nel caso de quoun’iscrizione ipotecaria conferendo pubblicità ipso facto all’insolvenza del debitore, è senzadubbio lesiva di diritti della persona, ed il danno al buon nome, riservatezza ed all’immagine,da ritenersi in rè ipsa, andrà senz’altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l’onere difornire la prova della sua esistenza ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato adinvocare in proprio favore l’uso da parte del giudice, del relativo potere di liquidazioneequitativa, come da ultima sentenza Cass. Sez I civile N. 14977 del 28.06.2006 .
Pertanto, in accoglimento della domanda dell’istante, tra l’altro, senza dubbio, vittimadell’ingiusta ipoteca subita lesiva anche di diritti della persona, per cui il danno è da ritenersi inrè ipsa, consegue, alla luce della recente sentenza n.14977 del 28.06.2006 della SupremaCorte l°sez.civile, oltre al risarcimento del danno esistenziale e morale quantificato in 1.000,00euro, anche il risarcimento all’immagine e buon nome dell’attore calcolati nella misuraequitativa di € 1.500,00=. Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta GestLine S.p.A., e si liquidano in dispositivo, in uno alla condanna ai sensi dell’art.96 c.p.c.l° comma in quanto la convenuta ha anche resistito in giudizio con colpa grave senza maidichiarare di voler provvedere in tempo utile alla cancellazione dell’ipoteca e limitazione danniprovocati nonostante il pieno diritto dell’istante, nonché ll° comma risultando accertatal’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca dalla GESTLINE ,
Quanto alle posizioni degli interventori è opportuno, preliminarmente, dichiararela procedibilità ed ammissibilità delle loro rispettive domande ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comeda giurisprudenza costante, oltre a considerare tutti vittima contemporaneamente della stessacondotta irregolare della convenuta che con un sistema informatico iscrive le opposte ipotecheper cui si richiede medesimo intervento del Giudice adito, e successivamente procedereall’analisi delle singoli; posizioni giuridiche. !n ordine alla posizione dell’interventore Sig.raImprota Maria si osserrva, che la convenuta GESTLINE Spa, salvo alcune irregolari relate dinotifica in fotocopia, integralmente impugnate e risultanti nulle ed inammissibili come prova,non ha fornito alcuna dimostrazione valida delle notifiche delle cinque cartelle esattoriali per unvalore di 2171,93 vantate e risultanti dalla comunicazione d’ipoteca prodotta in atti dalla parte
in base alle quali avrebbe potuto poi iscrivere ipoteca sull’immobile dell’istante solo trascorsi 60giorni dalla regolare notifica e in caso di mancato pagamento, tutte cartelle la n.071 2003 00173296 29 000, 071 2005 00406267 01 000, 071 2005 00755602 28 000,071 2005 01088278 43 000 e la 071 2005 03305296 34 000 relative ad infrazioni al Cds epertanto dichiarate nulle e prescritte da questo Giudice assolutamente competente in materia.Invece, tramite sistema informatico e senza controllare la regolarità dei crediti e delle notifìche,
In ordine alla posizione dell’interventore Sig.ra Miscia Anna si osserva, che la convenutaGESTLINE Spa, salvo alcune irregolari relate di notifica in fotocopia, integralmente impugnatee risultanti nulle ed inammissibili come prova, non ha fornito alcuna dimostrazione valida dellenotifiche delle quattro cartelle esattoriali per un valore di 2096,26 vantate e risultanti dallacomunicazione d’ipoteca prodotta in atti dalla parte, in base alle quali avrebbe potuto poiiscrivere ipoteca sull’immobile dell’istante solo trascorsi 60 giorni dalla regolare notifica e incaso di mancato pagamento, tutte cartelle la n. 071 1998 15003243 96000,071 2000 01297468 68 000, 071 2001 04220847 68 000 e 071 2002 01129060 49 000 relativead infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte da questo Giudice assolutamentecompetente in materia. Invece, tramite sistema informatico e senza controllare la regolarità deicrediti e delle notifiche,
In ordine alla posizione dell’interventore Manco Ciro poi,
Anche in ordine alla posizione dell’ interventore DE FRANCESCO MARIA la GESTLINE Spanon ha depositato nulla, alcun documento, alcuna prova relativa al presunto titolo di credito oalle notifiche delle cinque cartelle esattoriali per un importo di 2181,88 euro presuppostodell’ipoteca iscritta, come da documento in atti, in danno della De Francesco, tutte cartelle la n.071 2001 03054779 34 001, 071 2001 04133442 83 000, 071 2002 01086687 84 000,071 2004 00201732 83 000. 071 2004 051 4040 29 000 risultanti dagli atti depositati dalla
parte relative ad infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte da questo Giudiceassolutamente competente in materia. Infatti la convenuta, addirittura, dichiara nei verbali dicausa, contrariamente a quanto risulta dalla documentazione e comunicazione d’ipotecaricevuta dall’istante e depositata in uno alla comparsa d’intervento, che non sussiste alcunaiscrizione ipotecaria in suo danno, chiedendo, quindi, l’estromissione dal Giudiziodell’interventore stesso. Invece, tramite sistema informatico e senza controllare la regolarità deicrediti e delle notifìche,
Comunque, è opportuno rilevare che, nel caso di tutti gli interventori, alcuna delle cartellemenzionate nelle comunicazioni d’iscrizione ipotecaria opposte è stata esibita in originale inuno alle relative notifìche e per i due ultimi interventori neanche in copia, ne la comunicazioned’ipoteca è stata preceduta dall’avviso di mora come prescritto dal DPR 602/73 art.
Orbene, anche nel caso degli interventori, anche se per motivi diversi dall’attore che ha subitoiscrizione ipotecaria nonostante annullamento con sentenza del titolo presupposto, l’iscrizioneipotecaria perpetrata dalla GestLine S.p.A. è del tutto illegittima e va cancellata come perlegge.
Gli interventori, quindi, a ragione sostengono che illegittimamente sia stata iscritta l’ipoteca inquanto le cartelle non erano state ritualmente notificate, di tal che non sarebbe mai decorso iltermine di sessanta giorni dì cui all’articolo 50 del Dpr 602/73, con conseguente illegittimitàdella iscrizione. Dolendosi le parti del mancato rispetto della procedura per l’iscrizionedell’ipoteca, ne consegue che può, senza dubbio, ritenersi la giurisdizione e competenzadell’A.G.O. nella verifica della ritualità della notifica delle cartelle, essendo funzionale talenotifica alla delibazione dell’avvenuta iscrizione dell’ipoteca ad avvenuto decorso del termine dicui all’articolo 50 suddetto, Nel merito, deve ritenersi che alla iscrizione si sia irritualmenteproceduto ai sensi dell’articolo 50 citato in quanto non vi è prova in atti delle notifìche dellecartelle da parte della Gest Line, neanche comparsa all’ultima udienza. A mente degli articoli50 e 60 del Dpr 600/73 deve ritenersi illegittimamente effettuata l’iscrizione ipotecaria sugliImmobili degli istanti, non avendo il concessionario osservato le forme di cui all’ articolo 60lettera e) Tanto acclarato, le iscrizioni ipotecarie contestate devono ritenersi essere stateirritualmente effettuate, in mancanza della prova delle notifiche delle cartelle esattoriali. In
ultimo secondo la normativa vigente visto che per il fermo amministrativo il concessionariodeve dame notizia alla DRE e alla Regione di residenza del debitore, con un evidenteriferimento ai crediti di natura tributaria dello Stato o delle Regioni. Infatti nessunacomunicazione o notizia è prevista per altri enti i cui crediti possono però essere riscossimediante ruolo, deve allora riconoscersi, anche in relazione all’iscrizione ipotecaria che haidentico scopo del fermo, che per j crediti – che non hanno il privilegio speciale di cui agli artt.2758 e
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, dichiarata la propria competenza per materia, valore e territorio ericonosciuta l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie opposte per mancanza del titolo presupposto,inoltre in considerazione dell’inammissibilità di questa procedura d’iscrizione ipotecaria, per i
crediti non tributari e per debiti inferiori ad euro 8000,00, disattesa e respinta ogni altra richiestaed eccezione, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa e sulledomande dell’istante e degli interventori volontari-autonomi, così provvede :
a) accoglie la domanda dell’attore DI FOGGIA LUIGI e per l’effetto dichiara illegittima laprocedura di iscrizione ipotecaria disposta con prot. 118912/028 dalla Gest Line S.p.A. sul dirittodi usufrutto dell’istante su due immobili siti in GRICIGNANO DI AVERSA (CE) alla Via Ronza,piano terra e piano primo, 1) Cod. Q4CE Catasto Urbano Sez. Foglio 6 Part. 5338 Sub 4, NaturaC.2 locali e 2) Cod. Q4CE Catasto URBANO Foglio 6 Part. 5338 Sub 8 Natura A2 abitazione,come specificamente indicato nel provvedimento impugnato, poiché contraria al dettato di cui allanormativa vigente ed anche del DPR 602/73;
b) condanna,
e) condanna
Vanno accolte anche, le domande degli interventori e per l’effetto, preliminarmente, il Giudiceadito dichiara nulle ed inammissibili, per mancata notifica e prescritte le rispettive cartelleesattoriali indicate nei provvedimenti della GESTIine opposti, – quindi illegittime le rispettiveprocedure di iscrizione ipotecaria disposte dalla Gest Line S.p.A. sugli immobili di proprietà degliinterventori, come in atti, per mancanza del titolo presupposto e perché contrarie alla normativavigente, inoltre per la riabilitazione dei nomi e dati degli istanti al fine di riparare al dannoprovocategli ordina a cura e spese della parte convenuta la pubblicazione del dispositivo disentenza in due quotidiani come II Mattino di Napoli e
d) accoglie la domanda di Improta Maria e per l’effetto dichiara illegittima la procedura diiscrizione ipotecaria disposta con Prot. 126533/071 dalla Gest Line S.p.A. sull’immobile diproprietà dell’istante Cod. Q1AA Catasto Urbano sez, Vic. Foglio 14 part. 17 sub.33 abitazionein Via Martiri D’0tranto,n.68 Napoli, nonché nulle ed inammissibili le cinque cartelle esattorialinon notificatele come specificamente indicate nel provvedimento impugnato;
e) condanna,
f) condanna
g) accoglie la domanda di Miscia Anna e per l’effetto dichiara illegittima la procedura di iscrizioneipotecaria disposta con Prot. 126321/071 dalla Gest Line S.p.A. sull’immobile di proprietàdell’istante Cod. Q1AA Catasto Urbano sez. AVV, Foglio 12 part. 986 sub. 986 abitazione inViciolo San Domenico Soriano,n.51 in Napoli, nonché nulle ed inammissibili le quattro cartelleesattoriali non notìficate come specificamente indicate nel provvedimento impugnato;
h) condanna,
i) condanna
temerarietà dell’iscrizione ipotecaria irritualmente eseguita ed ancora iscritta, con attribuzione al
difensore anticipatario;
l) accoglie la domanda di Manco Ciro e per l’effetto dichiara illegittima la procedura di iscrizioneipoteca ria disposta con Prot. 125625/071 dalla Gest Line S.p.A. su 1/6 di proprietà dell’istante diben cinque immobili : Cod. Q1AA Catasto Urbano sez. Foglio 19 pari. 386 sub. 1, 6, 7, 8, e 9tutte abitazioni in Via Filippo Maria Briganti Napoli, nonché nulle ed inammissibili le tre cartelleesattoriali non notificate e sconosciute alla stessa GESTLine Spa, come specificamente indicatenel provvedimento impugnato, poiché contrarie al dettato di cui alla normativa vigente ed anchedel DPR 602/73
m) condanna,
n) condanna
o) accoglie la domanda di De Francesco Immacolata e per l’effetto dichiara illegittima laprocedura di iscrizione ipotecaria disposta con Prot. 126389/071 dalla Gest Line S.p.A. su 1/1 diproprietà dell’istante dell’immobile : Cod. Q1AA Catasto Urbano sez. SCA Foglio 8 part.651 sub.1 abitazione in Via Napoli-Roma in Napoli, nonché nulle ed inammissibili le cinque cartelleesattoriali non notificate e sconosciute alla stessa GESTLine Spa, come specificamente indicate
nel provvedimento impugnato poiché contrarie al dettato di cui alla normativa vigente ed anchedel DPR 602/73
p) condanna,
q) condanna
iscritta, con attribuzione al difensore anticipatario.Napoli 30112006
II Giudice di PaceDott. Carlo Russo