Annullabili le multe per eccesso di velocità accertate interamente da soggetti privati
L’accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada
sui limiti di velocità non può essere affidato interamente a soggetti
privati. Con Ordinanza 28 gennaio 2010, n. 1955 la Corte di Cassazione
torna a occuparsi di tale questione, ribadendo come (cfr. Cass. Civ. n.
22816 del 2008) in tema di accertamento della violazione di norme del
C.d.S sui limiti di velocità mediante strumenti elettronici omologati
(c.d. “autovelox”), l’assistenza tecnica di soggetti privati debba
limitarsi alla fase di installazione ed impostazione delle
apparecchiature elettroniche volte all’accertamento de quo, e non può
estendersi anche alla lettura dei risultati delle rilevazioni, alla
verbalizzazione e alla notifica dei verbali, pena la evidente
violazione delle norme di legge che riservano i servizi di polizia
stradale ai pubblici ufficiali (artt. 11 e 12 C.d.S.).
La
questione nasce da un ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di
Merano da B.M., avverso verbali di contravvenzione elevati per
violazione dell’art. 142 del C.d.S ed il cui accertamento era stato
affidato dal Comune di Lagundo interamente alla ditta T. Il Giudice di
pace rigetta il ricorso, ritenendo che la pubblica amministrazione ben
potesse avvalersi di soggetti terzi, in via contrattuale, per la
gestione di propri servizi. Il B.M. impugna la sentenza e il Tribunale
di Bolzano, Sezione Distaccata di Merano, censurando le argomentazioni
del Giudice di prime cure, accoglie l’appello, annullando così i
verbali impugnati. Il Comune di Lagundo ricorre in Cassazione,
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 reg. esec.
C.d.S., comma 4 e art. 201 reg. esec. C.d.S., n. 3, formulando il
seguente quesito di diritto:”Dica la Suprema Corte di cassazione se
la gestione diretta delle apparecchiature di rilevamento della velocità
da parte degli organi di polizia richiesto dall’art. 345 reg. C.d.S.,
comma 4 richiede la presenza fisica degli stessi organi sul luogo
dell’accertamento ovvero se è sufficiente l’esistenza di un
collegamento, nel senso che siano gli organi di polizia ad effettuare
la lettura del supporto sul quale sono registrati i dati
dell’apparecchiatura di controllo”.
Il Giudice di
legittimità rigetta il ricorso per manifesta infondatezza, evidenziando
come il momento decisivo dell’accertamento della violazione del limite
di velocità sia costituito dal rilievo fotografico, che deve
necessariamente avvenire alla presenza di uno dei soggetti ai quali è
appunto demandato in via esclusiva l’espletamento dei servizi di
polizia stradale (art. 12 C.d.S.); pertanto, aggiunge la Corte, sono
illegittimi gli accertamenti delegati interamente a privati, i quali
provvedano non solo alla installazione dell’apparecchiatura elettronica
di rilevazione della velocità, ma anche alla lettura dei risultati,
alla verbalizzazione e alla notifica del verbale al soggetto
interessato.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 28 gennaio 2010, n. 1955
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto
che, con sentenza depositata in data 7 marzo 2008, il Tribunale di
Bolzano – Sezione Distaccata di Merano, in accoglimento dell’appello
proposto da B.M. avverso la sentenza del Giudice di pace di Merano,
annullava i verbali di contestazione impugnati, relativi a violazione
dell’art. 142 C.d.S.;
che secondo il Tribunale era
fondato il terzo motivo di appello, con il quale la sentenza di primo
grado era stata censurata perchè aveva ritenuto legittimo l’operato del
Comune, che si era avvalso di una ditta privata per compiti che la
legge riservava esclusivamente a ben individuati soggetti;
che
il Tribunale riteneva in particolare non convincente l’argomentazione
del Giudice di primo grado, secondo cui era del tutto infondato il
rilievo dell’opponente circa il rapporto contrattuale tra il Comune di
Lagundo e la ditta Tarasconi, ben potendosi l’amministrazione avvalere
dell’operato di un terzo, sulla base di apposito strumento
contrattuale, nella predisposizione dei mezzi necessari per la gestione
di un servizio, senza che potesse apparire sconveniente il fatto che il
terzo percepisse un corrispettivo per la sua prestazione;
che,
al contrario, posto che nell’accertamento delle violazioni dei limiti
di velocità a mezzo autovelox il momento decisivo è costituito dal
rilievo fotografico, al quale deve presenziare necessariamente uno dei
soggetti ai quali l’art. 12 C.d.S. demanda l’espletamento dei servizi
di Polizia stradale, detto rilievo non poteva essere effettuato in via
esclusiva da soggetti privati;
che, pertanto, posto che
il Comune non aveva contestato di avere affidato ad una ditta privata
tutta la gestione della rilevazione delle violazioni alle norme sui
limiti di velocità, compresa addirittura la verbalizzazione e la
notificazione dei verbali di contestazione, i detti verbali dovevano
essere dichiarati illegittimi;
che per la cassazione di
questa sentenza ha proposto ricorso il Comune di Lagundo sulla base di
un motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 354 reg. esec. C.d.S. (recte: art. 345), comma 4 e art. 201
reg. esec. C.d.S., n. 3, formulando il seguente quesito di diritto:
“Dica la Suprema Corte di cassazione se la gestione diretta delle
apparecchiature di rilevamento della velocità da parte degli organi di
polizia richiesto dall’art. 345 reg. C.d.S., comma 4 richiede la
presenza fisica degli stessi organi sul luogo di accertamento ovvero se
è sufficiente l’esistenza di un collegamento, nel senso che siano gli
organi di polizia ad effettuare la lettura del supporto sul quale sono
registrati i dati dell’apparecchiatura di controllo”;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva;
che,
essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il
procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta
relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e
comunicata al pubblico ministero.
Considerato che il
precedente relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno
2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“… Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, essendo lo stesso manifestamente infondato.
Vanno
disattese le censure sollevate nei confronti della sentenza impugnata
che aveva ritenuto l’illegittimità dei verbali di contravvenzione,
avendo il Giudice accertato che il Comune aveva affidato ad una ditta
privata la gestione diretta della rilevazione delle violazioni,
compresa la verbalizzazione e la notificazione .
In tema
di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di
strumento elettronico omologato (cosiddetto “autovelox”), il momento
decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui
deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’art. 12
C.d.S. demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che
non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La
fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico
è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che
individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle
circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate (Cass. 2202/2008,
16713/2003)”;
che il Collegio condivide la proposta di
inammissibilità contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non
sono stati mossi rilievi critici;
che, in particolare,
si deve sottolineare come questa Corte abbia ulteriormente affermato
che, “nel caso di infrazioni al codice della strada per eccesso di
velocità, accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche,
l’assistenza tecnica di un privato operatore, limitata
all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le
indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività di
accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo ed, anzi, offre
agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il
controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli
strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di
personale tecnico specializzato. Nessuna violazione, quindi, sussiste
al principio che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia
stradale in generale (artt. 11 e 12 C.d.S.) ed in particolare la
gestione delle apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle
infrazioni (art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4) (Cass., n. 22816 del
2008);
che da tale pronuncia si desume, quindi, la
illegittimità di accertamenti che come nella specie siano dall’autorità
competente interamente delegati ai privati, i quali provvedono non solo
alla installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione
della velocità, ma anche alla lettura dei risultati della rilevazione,
alla verbalizzazione e alla notifica del verbale al soggetto
interessato (vedi, sul punto, quanto affermato in ricorso al punto 3
delle difese spiegate dal Comune nel giudizio di appello);
che, quindi, il ricorso deve essere rigettato, perchè manifestamente infondato;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio del la Seconda Sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010.