Annullabili le multe per eccesso di velocità rilevate attraverso autovelox non segnalati e ben visibili
La Suprema Corte, con la sentenza
della seconda sezione penale della Cassazione
( sent. n. 11131 del 13 marzo 2009) fornisce una lettura interpretativa
dell’art. 142 Codice della Strada e della circolare del Ministero dell’interno
del 3 agosto 2007, imponendo ai Comuni un comportamento attuativo della
normativa suddetta in linea con lo spirito della stessa.
L’istallazione di autovelox, infatti,
nella volontà del legislatore, ha lo scopo di prevenire incidenti e non di
aumentare le entrate degli enti locali attraverso comportamenti ingannatori a
danno dei cittadini.
Dalla sentenza si evince un
importante principio di diritto: ‘i controlli sulla velocità devono essere
segnalati almeno
prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità è collocato’.
Infatti, il D.M. 15 agosto 2007 e
la circolare dell’8 ottobre del 2007 ribadivano l’esigenza di segnalare le
postazioni di controllo con adeguato anticipo, in modo da garantire il
tempestivo avvistamento.
Nel caso deciso, invece, la
concessionaria per il noleggio delle apparecchiature autovelox si era preoccupata
di occultare le stesse in autovetture, allo scopo di percepire un maggiore
compenso dai Comuni interessati. La società suddetta, infatti, percepiva un
compenso parametrato al numero dei verbali effettuati.
Tale sentenza potrà provocare
l’annullamento di svariate multe.