Antenne e parabole: il condominio può sempre disciplinare le modalità d’installazione delle parabole
“L’installazione di antenne, sul tetto condominiale, non costituisce “innovazione” nel senso tecnico-giuridico del termine, come espresso nel codice civile e come recepito nel Regolamento di Condominio. Guardando alla delibera oggetto di lite (doc. 9 fasc. att.), al punto n. VI, si prevede che “ le antenne paraboliche andranno posate o al centro della porzione di tetto di pertinenza o sul balcone a mt. 1 dal confine”.
Una regolamentazione in sede condominiale delle paraboliche va ritenuta ammissibile e rientrante nei poteri dell’Amministrazione del Condominio, posto che un libero potere dei condomini, al riguardo, può generare limitazioni indebite della cosa comune (ad es. v. Trib. Milano, 25 ottobre 2001 in Giur. milanese, 2002, 96).
Né, in tal modo, si viola la libertà di informazione costituzionalmente garantita: l’an della installazione, infatti, certamente non può essere inibita; il quomodo, però, certamente può essere regolato. Si tratta, dunque, di reperire un coretto punto di bilanciamento posto che il principio costituzionale di libertà di informazione, facoltizza il singolo condomino alla installazione dell’antenna medesima, ma con il limite che essa non arrechi pregiudizio all’uso del bene da parte degli altri condomini, né produca un qualsiasi, apprezzabile danno alle parti comuni (App. Perugia, 1 luglio 2004 in Arch. Locazioni, 2005, 440). Da qui il diritto a installare la parabolica, nel rispetto delle previsioni condominiali.
L’interpretazione qui seguita è, peraltro, conforme all’ acquis communautaire: secondo la Corte di Lussemburgo, un regolamento comunale (analogamente ad uno condominiale) ben può prevedere limiti all’installazione delle antenne paraboliche, al fine di preservare l’ambiente urbano, purché non determinino un’eccessiva restrizione della libera prestazione dei servizi (Corte giustizia comunità Europee, Sez. V, 29 novembre 2001, n.17 in Riv. Giur. Edil., 2002, I, 545).
Non è, poi, inopportuno ricordare quanto affermato, in materia, pure dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, sentenza 6 maggio 2005, n. 9393): “ il sacrificio imposto ai proprietari di immobili dalle disposizioni che disciplinano la materia (art. 1 della legge 6 maggio 1940, n. 554, art. 397 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) deve intendersi condizionato alla impossibilità per gli utenti dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, a meno di ammettere che si tratta di norme irragionevolmente vessatorie, che ingiustificatamente privilegiano sugli interessi di una parte quelli dell’altra, anche quando non è necessario per il loro soddisfacimento”. La domanda è dunque accolta e va imposto alle parti convenute di rispettare la norma regolamentare violata.”
(Le parti convenute sono state condannate all’immediato riposizionamento delle antenne paraboliche secondo le disposizioni stabilite dalla delibera condominiale del 20 giugno 2006 : “ ponendole o al centro della porzione di tetto di pertinenza o sul balcone a mt. 1 dal confine.” ).