Antiriciclaggio: nuove istruzioni dell’UIC
Antiriciclaggio: nuove istruzioni dell’UIC per professionisti, intermediari finanziari e operatori non finanziari. L’Ufficio Italiano dei Cambi ha fornito i primi chiarimenti in merito ai provvedimenti dello scorso 24 febbraio, relativi alle modalità di archiviazione dei dati antiriciclaggio, con riferimento ai professionisti, agli intermediari finanziari e agli operatori non finanziari. Cominciando dai professionisti, l’UIC precisa che per i tributaristi c.d. “senza Albo”, per i CAF e i Centri elaborazione dati gli obblighi antiriciclaggio decorrono a partire dal 21 ottobre 2006. L’UIC, inoltre, fa presente che la modalità di archiviazione su supporto cartaceo può essere scelta indipendentemente dal fatto che il professionista utilizzi già dei supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. L’UIC ribadisce ulteriormente che gli obblighi di identificazione e registrazione non si applicano agli incarichi ricevuti prima del 22 aprile 2006, salvo che essi siano ancora in essere nei 12 mesi successivi e, in più, che per l’identificazione dei soggetti non è necessario acquisire copia del documento valido di riconoscimento, ma esclusivamente acquisirne gli estremi, senza obbligo di monitorarne la scadenza. Infine, viene precisato dall’Ufficio anche che l’obbligo di segnalazione sospetta ormai vige in ogni caso, anche se il valore delle operazioni monitorate fosse inferiore a Euro 12.500. Per quanto riguarda gli intermediari finanziari, tra cui ora anche i Confidi, l’UIC determina l’obbligo di registrazione anche per i rapporti di garanzia, con riferimento alle sole garanzie rilasciate a favore della clientela e non anche a quelle prestate dalla clientela su finanziamenti concessi dallo stesso intermediario. Inoltre, l’Ufficio sottolinea che l’acquisto di una partecipazione di controllo o collegamento in una banca o in una società finanziaria disciplinata dagli artt. 106, 107 e 113 del Tub, ad esempio effettuata da una holding, non deve essere registrato, sulla base del principio generale secondo cui non c’è obbligo di registrazione delle operazioni poste in essere tra intermediari. Anche per le fiduciarie, l’UIC non prevede obblighi di registrazione delle operazioni di trasferimento di quote o azioni da una fiduciaria all’altra, ma prevede esclusivamente l’iscrizione del nuovo rapporto con il sfiduciante. Per ciò che concerne, invece, l’emissione di carte di debito, come i bancomat e le carte di credito collegate all’apertura di un conto corrente, l’UIC ritiene che le due operazioni, rispettivamente di debito e di conto corrente, debbano essere iscritte nell’Aui, come due rapporti distinti e autonomi. Ancora, va segnalato l’obbligo a carico delle holding disciplinate dall’art. 113 del Tub di registrazione della sottoscrizione di aumento di capitale di altra società qualora questa operazione conferisca la titolarità di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata. Da ultimo, l’UIC conferma che a partire dal 1 giugno 2006 tutti gli intermediari non bancari, comprese le holding, dovranno registrare nell’Aui i bonifici di importo superiore a Euro 12.500, mediante l’utilizzo della causale U2. Per quanto concerne gli operatori non finanziari, e cioè i gioiellieri, gli addetti al recupero crediti, case d’asta, antiquari e altri operatori, le istruzioni del 24 febbraio scorso hanno previsto di posticipare i termini al 22 giugno 2006 per chi effettua la registrazione nell’archivio informatico ovvero integra i registri con altre modalità previste. In attesa però dell’istituzione dell’archivio informatico, gli operatori devono avvalersi di un registro cartaceo in attesa che i dati vengano successivamente trasferiti nell’Aui. Ultima novità introdotta dai chiarimenti citati esclude l’obbligo a carico dei mediatori creditizi di identificare gli eventuali garanti dei finanziamenti intermediati. JC & Associati, nell’ambito della sua attività di consulenza finanziaria, pur utilizzando metodi di previsione ritenuti attendibili e basati su analisi fondamentali e quantitative, declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero causarsi, a chiunque ed a qualsiasi titolo, per l’utilizzo dei contenuti del presente servizio. La decisione finale di investimento spetta infatti all’investitore, sia privato o istituzionale, consapevole dei rischi connessi ad ogni forma di investimento sui mercati finanziari con particolare riguardo agli strumenti derivati. JC & Associati può avere un proprio specifico interesse, diretto o indiretto, collegato ai soggetti, ai valori mobiliari e alle operazioni oggetto delle analisi.Le performance passate inoltre non sono garanzie dell’ottenimento di uguali risultati in futuro.