Antitrust: Telefonate satellitari fantasma e distacco della linea telefonica
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Adunanza del 16 febbraio 2008
(relatore presidente Antonio Catricalà)
Visto il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato dal Decreto
Legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
Visto il Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11
luglio 2003, n. 284, sostituito dal “Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato
con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U.
n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007;
Visti gli atti del procedimento;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento PS24 del
7 febbraio 2008, volto a verificare l’esistenza di pratiche
commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24,
25 e 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, così come richiamati
altresì dall’art. 57, comma 2, del medesimo Decreto, come modificato
dall’art. 8 del Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, da parte
di Telecom Italia S.p.A. nonché da parte delle società GLOBALSTAR
Satellite Services Limited Europe, Elsacom S.p.A., società
distributrice per l’Italia dei servizi satellitari Globalstar, CSINFO
S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., Voiceplus S.r.l., 10993 S.r.l.
e Teleunit S.p.A.;
Viste le delibere dell’Autorità del 7 febbraio 2008, con
cui sono state autorizzate ispezioni, ai sensi dell’articolo 27, commi
2 e 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto
Legislativo n. 146/07, presso le sedi della società Telecom Italia
S.p.A. nonché delle società GLOBALSTAR Satellite Services Limited
Europe, Elsacom S.p.A., CSINFO S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A.,
Voiceplus S.r.l., 10993 S.r.l. e Teleunit S.p.A.;
Considerato quanto segue:
I. Fatto
1 Nei mesi di novembre/dicembre 2007 e gennaio 2008, sono
pervenute, e continuano ad arrivare all’Autorità, centinaia di denunce
con le quali diversi consumatori hanno contestato alla società Telecom
Italia S.p.A. addebiti in bolletta per chiamate e/o connessioni verso
numerazioni satellitari internazionali e numeri speciali non
geografici, da essi asseritamente mai effettuate.
2 Nelle comunicazioni pervenute – che l’istruttoria è
diretta a verificare – viene evidenziato come profilo di scorrettezza,
la circostanza che l’operatore Telecom Italia S.p.A., consapevole da
tempo del fenomeno, non avrebbe fatto nulla per evitare il reiterarsi
di tali condotte, e anzi, sostenendo la correttezza della fatturazione
addebitata, pretenderebbe l’immediato e integrale pagamento delle
somme, pena il distacco dalla linea telefonica (1).
3 Dall’analisi della documentazione in atti, le
contestazioni pervenute sembrerebbero ricollegabili al fenomeno
dell’installazione da parte di società non riconducibili a Telecom
Italia S.p.A., durante la navigazione in internet, di “dialers”
sull’hardware del computer dell’utente a sua totale insaputa (2).
4 I “dialers”, letteralmente “compositori” di numeri
telefonici, rappresentano in ambito commerciale un tramite per
accedere a servizi a sovrapprezzo o a tariffazione speciale. In
particolare, il “dialer” è uno speciale programma autoeseguibile che
altera i parametri della connessione a internet impostati sul computer
dell’utente, agendo sul numero telefonico del collegamento e
sostituendolo con un numero a pagamento maggiorato su prefissi
internazionali satellitari o speciali. Una percentuale della somma
fatturata per la chiamata/connessione viene girata dal gestore
telefonico ad una terza società titolare delle numerazioni indicate.
5 Il “dialer” nasce come uno strumento lecito (3)
utilizzato nel commercio via internet. In sostanza, tramite un file
eseguibile, l’utente, previa accettazione, si disconnette dal proprio
internet service provider (ISP) (4) per effettuare una chiamata a
valore aggiunto, dal costo variabile, soltanto tramite la quale è
possibile accedere ai contenuti protetti. Il pagamento per il servizio
fruito avviene, poi, tramite bolletta al gestore telefonico il quale
provvede successivamente a versare il dovuto all’azienda fornitrice di
servizi.
E’ tuttavia possibile anche un utilizzo improprio di
questo strumento al fine di riprogrammare il computer dell’utente a
sua totale insaputa.
6 Sulla base delle informazioni acquisite, in data 7
febbraio 2008, è stato avviato il procedimento istruttorio PS24, ai
sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 206/2005, come
modificato dal Decreto Legislativo 146/2007 nonché ai sensi dell’art.
6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche
commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24,
25 e 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, così come
richiamati altresì dall’art. 57, comma 2, del medesimo Decreto, come
modificato dall’art. 8 del Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n.
221.
7 Parti del procedimento, in qualità di professionisti,
sono: Telecom Italia S.p.A., Globalstar Europe Satellite Services
Limited, Elsacom S.p.A., in qualità di società distributrice per
l’Italia dei servizi satellitari Globalstar, CSINFO S.p.A., Eutelia
S.p.A., Karupa S.p.A., 10993 S.r.l, Teleunit S.p.A. e Voiceplus
S.r.l..
8 In particolare, i comportamenti oggetto di contestazione
come “pratiche commerciali” consistono:
– per un verso, nell’addebito in bolletta da parte di
Telecom Italia S.p.A. di somme per connessioni/chiamate verso
numerazioni satellitari (archi di numerazione satellitare: 008818xxx e
008819xxx) e numeri speciali non geografici, non riconosciute e anzi
contestate dagli utenti, e nella pretesa di immediato e integrale
pagamento di tali importi, pena il distacco dalla linea telefonica;
– per l’altro, da parte di ciascuna delle altre società,
Globalstar Europe Satellite Services Limited, Elsacom S.p.A., CSINFO
S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., 10993 S.r.l, Teleunit S.p.A. e
Voiceplus S.r.l., nella fornitura di servizi di comunicazione
elettronica non richiesti.
II. Accertamenti ispettivi
9 Nella medesima data del 7 febbraio 2008, vista la
comunicazione di avvio del procedimento, l’Autorità ha deliberato di
autorizzare ispezioni, ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 3, del
Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo
n. 146/07, presso le sedi della società Telecom Italia S.p.A. nonché
delle società GLOBALSTAR Satellite Services Limited Europe, Elsacom
S.p.A., società distributrice per l’Italia dei servizi satellitari
Globalstar, CSINFO S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., Voiceplus
S.r.l., 10993 S.r.l. e Teleunit S.p.A.. Gli accertamenti ispettivi
sono stati svolti presso le sedi delle predette società in data 14
febbraio 2008.
10 Dagli accertamenti effettuati presso le sedi della
società Telecom Italia S.p.A., site in Roma e Milano, è emersa la
consapevolezza dell’operatore in ordine all’esistenza di numerose
segnalazioni da parte della clientela e delle Associazioni dei
Consumatori in merito a fenomeni di traffico anomalo correlati
all’utilizzo di numerazioni satellitari. Alcune di queste numerazioni
non sarebbero attualmente ricomprese nella prestazione aggiuntiva
gratuita di disabilitazione permanente. Per rafforzare la tutela degli
interessi della clientela, la società Telecom Italia si è impegnata ad
allargare, con decorrenza 26 marzo 2008, la preesistente
disabilitazione gratuita anche a tutte le chiamate verso gli archi di
numerazioni satellitari 00881.
11 Dagli accertamenti effettuati presso le sedi di Elsacom
S.p.A. è emerso che la tariffa all’utente finale è stabilita
autonomamente dall’operatore di accesso (Telecom Italia S.p.A.) mentre
con il contratto tra Elsacom S.p.A., distributrice in Italia dei
servizi Globalstar, e la società Telecom Sparkle S.p.A., società del
gruppo Telecom, è fissata la tariffa al minuto che Telecom Sparkle
S.p.A. riconosce a Elsacom S.p.A.. Vi sono evidenze che le chiamate
e/o connessioni qualificate e tariffate come “satellitari
internazionali” si riferiscono, in realtà, a linee cedute in uso a
operatori terzi per essere reinstradate presso normali utenze
terrestri. In particolare, le chiamate/connessioni che vengono
effettuate agli archi di numerazione 008818 e 008819 non vengono di
norma indirizzate sul satellite, ma reinstradate presso utenze fisse o
mobili nazionali e in alcuni casi anche utenze internazionali, sulla
base di un call for wording – reinstradamento – automatico.
Considerato che dalle risultanze in atti emergono
specifiche iniziative da parte della società Telecom Italia S.p.A.
tendenti al distacco delle linee telefoniche nei confronti di
consumatori morosi che hanno contestato addebiti in bolletta per
chiamate e/o connessioni verso numerazioni satellitari;
Considerato che dagli elementi acquisiti a seguito degli
accertamenti ispettivi è emersa prima facie la sussistenza di una
diffusa pratica commerciale aggressiva, in violazione dell’articolo
26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, lesiva di interessi
primari dei consumatori, consistente nell’esigere, a pena di distacco,
il pagamento di servizi di comunicazione non richiesti in modo
consapevole dagli utenti. Indice dell’ampiezza e del carattere
perdurante della pratica, oltre alle numerosissime denunce in atti, è
la consapevolezza da parte dell’operatore Telecom Italia S.p.A.
dell’esistenza di fenomeni di traffico anomalo sviluppato verso alcune
numerazioni satellitari;
Considerato che, sulla base delle evidenze raccolte presso
i professionisti interessati nel corso degli accertamenti ispettivi, è
emerso, altresì, che le chiamate verso gli archi di numerazioni
satellitari 008818xxx e 008819xxx non vengono normalmente indirizzate
sul satellite in quanto in realtà vengono reinstradate su numerazioni
terrestri;
Considerato che sussistono le esigenze di estrema gravità,
urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell’Autorità ai
sensi dell’articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e
dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, consistenti nel rischio di
distacco delle linee telefoniche intestate a consumatori che hanno
contestato e non pagato somme per chiamate e/o connessioni verso
numerazioni satellitari ad essi fatturate dalla società Telecom Italia
S.p.A., su iniziativa della società Elsacom S.p.A., tramite Telecom
Italia Sparkle S.p.A., ma da essi non richiesti né fruiti in maniera
consapevole;
Considerato che il sopra indicato rischio di distacco
delle linee telefoniche riguarda utenze fisse e può coinvolgere un
numero ampio di consumatori con irreparabile pregiudizio di un diritto
fondamentale della persona, quale la libertà di comunicazione
costituzionalmente garantita, e con pericolo di lesione di altri
interessi primari;
Considerato, inoltre, che il procedimento cautelare
instaurato con la comunicazione di avvio del 7 febbraio 2008 prosegue
con riferimento alle altre fattispecie in contestazione e che,
pertanto, dopo l’acquisizione delle eventuali memorie difensive delle
parti nei termini indicati, l’Autorità valuterà l’adozione di
ulteriori misure cautelari;
Considerato che dall’esame degli atti ispettivi si è
manifestata con evidenza la necessità di un intervento immediato
dell’Autorità – anche senza acquisire le memorie delle parti – al fine
di impedire che la pratica commerciale aggressiva culminata nelle
attività dirette al distacco della linea telefonica, nei termini sopra
indicati, continui ad essere posta in essere nelle more del
procedimento di merito;
Considerato che il rapporto di interconnessione, come
regolato anche dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
vincola la società Telecom Italia S.p.A. ad emettere, su richiesta, le
fatture agli utenti finali per le chiamate e/o connessioni instradate
verso numerazioni di Elsacom S.p.A. e che, pertanto, la tutela dei
consumatori rispetto alle precitate condotte di Elsacom S.p.A. non può
che realizzarsi tecnicamente attraverso un ordine diretto alla società
Telecom Italia S.p.A., quale soggetto tenuto alla riscossione dei
relativi crediti;
Tanto premesso nell’immediato e con riserva di adottare
ulteriori misure cautelari;
Dispone
che, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 206/05 e dell’articolo 9, comma 3, della delibera
dell’Autorità del 15 novembre 2007, recante “Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,
la società Telecom Italia S.p.A. sospenda ogni attività diretta al
distacco di linee telefoniche per morosità nel pagamento di fatture
emesse per chiamate e/o connessioni verso numerazioni qualificate come
“satellitari internazionali”, gestite dalla società Elsacom S.p.A..
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della delibera
dell’Autorità del 15 novembre 2007, recante “Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,
entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il
professionista interessato può presentare memorie scritte e documenti;
il Collegio, valutate le argomentazioni difensive delle parti, può
confermare la sospensione provvisoria della pratica commerciale.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente
delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità
può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo
non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato
ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del
Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento stesso.
(il segretario generale, Luigi Fiorentino; il presidente,
Antonio Catricalà)
– – – –
Note
1. Cfr., il distacco è stato attuato dalla società Telecom
per esempio con riferimento alla linea [omissis] intestata a
[omissis], alla linea [omissis] intestata a [omissis], alla linea
[omissis] intestata a [omissis].
2. Fattispecie analoghe hanno già costituito oggetto di
delibere sanzionatorie dell’AGCOM: 328/04/CONS Teleunit, 327/04/CONS
Eutelia e 329/04/CONS Eutelia; nonché di una sentenza del 25 gennaio –
20 febbraio 2006 n. 537 del Tribunale di Genova.
3. Con il D.M. 2 marzo 2006, n. 145 (che ha sostituito il
D.L. 385 del 1995) sono state specificate tutte le modalità per
l’espletamento di un servizio in sovrapprezzo.
4. Si tratta di una struttura commerciale o
un’organizzazione che offre agli utenti (residenziali o imprese)
contestazione addebiti impropri telecom oggi stesso ho comunicato all’antitrust i miei accadimenti. sono in trappola anchio dal sesto bimestre 2007. ho scritto alla telecom, mi hanno risposto che gli addebiti sono regolari ed invitatoa pagare "almeno quanto non contestato". cosa che ho fatto. ho ricorato alla telecom che vi è in atto una sopsensiva dell’antitrust al riguardo e che per quanto concerne l’importo contestato valuterò non appena verrà emassa la decisione definitiva da parte dell’organo di controllo. quei numeri io non li ho mai fatti e richiesti è una truffa, non mollate siete ormai i baluardi dei nostri pochi denari aggrediti continuamente e senza un minimo di decenza. fatemi sapere, grazie.
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