Appalti pubblici e opere a scomputo
Al vaglio dei Giudici Costituzionali la disciplina in tema di appalti
pubblici della Provincia autonoma di Trento, con rilevanti precisazioni
anche in tema di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri.
Con la sentenza 12 febbraio 2010 n. 45, la Corte ripercorre
preliminarmente l’evoluzione della giurisprudenza riguardo la
ripartizione delle competenze in tema di lavori pubblici, passando poi
nel merito a vagliare la legittimità costituzionale delle varie norme
impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In tale
senso è stato dapprima chiarito che, con riferimento alle Regioni a
Statuto ordinari, “in mancanza di espressa indicazione costituzionale,
nel nuovo art. 117 Cost., i lavori pubblici «non integrano una vera e
propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale
afferiscono» (sentenza n. 303 del 2003) e pertanto possono essere
ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali.”
Tuttavia,
nel caso di specie occorre valutare tali indicazioni tenuto conto della
competenza legislativa primaria che lo Statuto speciale delle Province
autonome di Trento e di Bolzano (art. 8, primo comma, n. 17), del
d.P.R. n. 670 del 1972) attribuisce alle stesse in tema di lavori
pubblici di interesse provinciale.
Questa maggiore autonomia,
chiariscono i Giudici di legittimità, deve comunque tenere conto delle
disposizioni di principio contenute dal D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
del rispetto degli obblighi internazionali e dei principi generali del
diritto comunitario, specie in materia di evidenza pubblica.
Inoltre,
la Provincia autonoma deve rispettare anche quelle norme che, contenute
nel citato D.lgs. n. 163 del 2006, “sono espressione dei principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica e delle norme di riforma
economico-sociale.”
Arrivando alla valutazione della legittimità
delle norme impugnate, tra l’altro, i Giudici hanno accolto le censure
mosse a proposito dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 2008 (che
sostituisce l’art. 1 della legge prov. n. 26 del 1993).
Infatti il
comma 6 prevede che – per gli interventi eseguiti direttamente da
privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da
convezioni di lottizzazione – non si applicano le norme di garanzia che
disciplinano le procedure di gara.
Secondo i Giudici costituzionali
“Tale previsione è illegittima, in quanto viola i limiti statutari
poiché reca una disciplina in contrasto con i principi contenuti
nell’art. 32, comma 1, lettera g), del Codice degli appalti, dettati
dal legislatore statale in attuazione della normativa comunitaria a
tutela della concorrenza.”
Sulla base delle argomentazioni
descritte, la Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato illegittime le
norme di cui al comma 7 del citato art. 1, che prevede regole a tutela
della concorrenza soltanto per i contratti di sponsorizzazione, nonché
quelle di cui agli articoli 4, 34, 35 in tema di procedura negoziata,
37 in tema di accordo quadro, 56 e 86.