Appalti pubblici: la vincitrice esclusa per irregolarità contributive perde la cauzione
Il Consiglio di Stato con una
decisione del 19 novembre 2009, ha deciso che l’impresa vincitrice dell’appalto alla quale è stata
annullata l’aggiudicazione dall’amministrazione per irregolarità
contributive perde la cauzione. In particolare, la decisione è stata motivata spiegando che “in tema di appalto,
poichè una tra le funzioni della cauzione provvisoria è quella di
garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in
sede di partecipazione alle gare in ordine al possesso dei requisiti
stabiliti dal bando, al fine di assicurare serietà e correttezza
all’intero procedimento di gara e di liquidare forfetariamente il danno
subito dalla stazione appaltante , il suo incameramento è legittimo in
caso dell’inadempimento del partecipante. Tale funzione non viene meno
per effetto dell’aggiudicazione provvisoria , quando questa risulti
comunque superata per effetto della successiva esclusione dell’impresa
aggiudicataria per assenza dei requisiti partecipativi”.