Cassazione civile , SS.UU., sentenza 11.01.2011 n° 391
Sulla revoca dell’aggiudicazione competente a decidere è il giudice amministrativo. Così la Corte di Cassazione, a sezioni unite, occupandosi dell’attribuzione di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo, ha deciso, con la sentenza 11 gennaio 2011, n. 391, in relazione ad una revoca di un verbale di aggiudicazione di un terreno in seguito ad una pubblica asta. Secondo quanto precisato dai giudici di legittimità con la decisione de qua, pur constatando che l’articolo 16 della legge di contabilità dello Stato sostiene l’equivalenza legale dell’aggiudicazione al contratto, si deve ritenere che la citata norma possa essere derogata da una norma regionale nel momento in cui si tratti di materia la cui competenza appartenga alla regione. L’art. 16, comma 4, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (la sopra menzionata legge di contabilità), infatti, stabilendo che “I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto”, è una norma dispositiva, che si presta a essere derogata, nel senso sopra chiarito. Può, quindi, ritenersi ammissibile il fatto che la legge regionale Emilia Romagna (n. 22/1980) possa escludere che l’aggiudicazione produca la conclusione del contratto oltre a concludere il procedimento di scelta del contraente. Ancora nella decisione in commento la Corte ha ricordato che, in materia di conclusione dei contratti da parte della pubblica amministrazione, i rapporti e gli atti relativi al periodo antecedente l’aggiudicazione e la successiva fase (tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto) appartengono alla cognizione del giudice amministrativo. I giudici della Corte, richiamando precedente giurisprudenza sul tema, hanno precisato, infatti, che ….“nelle procedure connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della p.a. spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima della aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, tra tali atti essendo compreso anche quello di revoca della aggiudicazione stessa”