Appellabilità delle sentenze del giudice di pace: riferimento al valore della domanda
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione Terza Civile
Sentenza n. 4061, 21 febbraio 2007
- Dott. Paolo Vittoria – Presidente-
- Dott. Antonio Segreto – Consigliere-
- Dott. Antonio Amatucci – Consigliere-
- Dott. Angelo Spirito – Consigliere-
- Dott. Raffaele Frasca – Consigliere-
Ritenuto in fatto quanto segue:
Con citazione notificata il 17 dicembre 2003 la E.S. e A. S.r.l. conveniva in giudizio i D… per sentire accertare la responsabilità per l’abusiva occupazione dei propri impianti pubblicitari e condannare, in conseguenza, la convenuta, a titolo di risarcimento del danno per la somma di euro 801,75, nonché, per lesione della sua reputazione imprenditoriale dell’ulteriore somma di euro 1000,00.
Nella resistenza della parte convenuta il Giudice di Pace, con sentenza del 1 giugno 2004, accoglieva parzialmente nel quantum la domanda, condannando la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa la somma di euro 500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i D..
La E.S. ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale presso la Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in camera di consiglio.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come richiesto dal Procuratore Generale, in quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere sottoposta ad appello, secondo il regime vigente anteriormente al d.lgs. n. 40 del 2006.
Invero, com’è pacifico per quanto emerge dallo stesso ricorso e comunque dalla sentenza impugnata, la domanda aveva un valore superiore al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace, essendo state richieste due somme, per diverse voci di danno, la prima di euro 801,75 e la seconda di euro 1000,00. Ora, sia che la domanda si consideri come un’unica domanda di risarcimento danni, sia che si ritengano proposte due domande che si sommavano fra loro ai sensi dell’art.10 cod. civ., il superamento di quel limite appare palese, a nulla rilevando che il Giudice di Pace abbia accolto la domanda parzialmente nella misura di euro 500,00, cioè entro il limite della giurisprudenza equitativa.
Al fine di stabilire se una sentenza del giudice di pace sia appellabile o ricorribile in cassazione si deve fare riferimento, infatti, al valore della domanda e non al modo in cui il giudice ha deciso, onde nella specie resta irrilevante che la liquidazione del danno nella misura riconosciuta sia stata fatta espressamente equitativamente, dovendosi qualificare questa liquidazione come avvenuta ai sensi dell’art.1226 cod.civ. in causa da decidersi secondo diritto (in termini, da ultimo, per tali principi si veda Cass. sez. un. N. 13917 del 2006). È sufficiente, del resto, osservare, che riconoscendo il danno per un ammontare inferiore a quello richiesto, il Giudice di Pace ha deciso anche sulla parte di domanda relativa alla somma non riconosciuta, ritenendola in ordine ad essa inondata.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro settecento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile l’8 gennaio 2007.
Depositata 21 febbraio 2007.