Appello al bon ton nelle assemblee di condominio
La Cassazione cerca di arginare le violenze fisiche e verbali nei rapporti di vicinato e dice basta alle offese tra condomini. Le espressioni ingiuriose sono vietate anche nel corso delle assemblee condominiali.
Il caso
I giudici della V sezione penale
di Cassazione hanno confermato, con la sentenza n. 5339, una condanna
per ingiuria aggravata nei confronti di un ultra ottantenne che nel
corso di un’accesa seduta condominiale aveva dato del “bandito” ad un altro condomino con cui stava discutendo animatamente.
Ingiuria intrinsecamente offensiva
La Corte Suprema ha correttamente qualificato l’appellativo “bandito” come un’ingiuria non giustificata dal clima di tensione presente durante l’assemblea condominiale.
Inutilmente
i legali dell’anziano hanno provato a ricondurre l’espressione
nell’alveo di uno sfogo critico da parte di chi si sentiva vessato da
una situazione offensiva e pregiudizievole per i suoi interessi di
condomino.
Il mero contesto dell’assemblea condominiale, per quanto infuocato, hanno precisato i giudici con l’ermellino, non può di per sé legittimare la causa di non punibilità della reciprocità delle offese o dello stato d’ira per un fatto ingiusto altrui. La parola “bandito” rivolta al condomino è e resta «obiettivamente offensiva».