Apprendistato: condizioni e modalità di accesso alle agevolazioni
L’apprendistato è un rapporto di lavoro a prevalente contenuto
formativo nel quale il datore di lavoro, a fronte di una prestazione
lavorativa, si obbliga a corrispondere all’apprendista non solo una
contropartita economica (retribuzione) ma anche – direttamente o a
mezzo terzi in possesso delle idonee conoscenze – gli insegnamenti
necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una
qualificazione tecnicoprofessionale o di titoli di studio di livello
secondario, universitari, o specializzazioni dell’alta formazione
attraverso percorsi di formazione interna o esterna all’azienda.
Il contratto deve essere stipulato “ab substantiam” in forma scritta e deve contenere:
– la qualifica da conseguire;
– la durata del rapporto;
– il piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso formativo dell’apprendista.
La normativa di riferimento per questa tipologia di agevolazione è la seguente:
– legge 19.1.1955, n. 25;
– legge 24.6.1997, n. 196;
– D.Lgs. n. 276/2003, artt. 4753;
– D.Lgs. n. 251/2004;
– legge 14.5.2005, n. 80;
– legge n. 296/2006, art. 1, c. 773;
– D.M. 28.3.2007;
– D.L. n. 112/2008, art. 23 conv. – con modificazioni – dalla legge n.
133/2008.
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro appartenenti a tutti i settori di attività.