Appropriazione indebita del gettito di tasse automobilistiche
La condotta del soggetto incaricato della riscossione di tasse automobilistiche per conto della regione che si appropria indebitamente , in tutto o in parte, delle gettito relativo integra tutti i presupposti della responsabilità contabile di cui all’art. 194 del R.D. n. 827/1924 (i regolamento sulla contabilità dello Stato), che pone a carico degli agenti contabili le mancanze, deteriorazioni e diminuzioni di denaro, anche se avvenute per causa di furto o forza maggiore, a meno che lo stesso esibisca le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e comprovi che il danno non sia ad esso imputabile “né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro”.
In assenza di ciò sussistono tutti gli elementi che integrano la responsabilità atteso che il mancato introito di denaro pubblico ai bilanci dell’ente configura pacificamente l’esistenza del danno erariale, mentre la condotta dell’agente si pone in insanabile contrasto con gli obblighi di custodia e restituzione del denaro pubblico, propri del soggetto autorizzato alla gestione del servizio di riscossione.