Area inedificabile con vincolo idrogeologico: no all’installazione di ripetitori di telefonia mobile
E’ esclusa l’installazione di ripetitori di telefonia mobile se l’area
è inedificabile e soggetta a vincolo idrogeologico. Lo precisa la
decisione 2055/10 emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato. È
ammesso che i Comuni adottino misure programmatorie integrative per la
localizzazione degli impianti radiolettrici, in modo tale da
minimizzare l’esposizione dei cittadini residenti ai campi
elettromagnetici, ma anche in un’ottica di ottimale disciplina d’uso
del territorio. Anche a prescindere dall’avvenuta emanazione o meno
della normativa regolamentare di cui all’articolo 8 comma 6 della legge
36/2001 (disciplina comunale per la localizzazione degli impianti,
prevista dalla legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici) l’intervento edilizio non
poteva che restare soggetto ai principi di carattere generale, che
vedono tralicci e antenne valutabili come strutture edilizie, soggette
a permesso di costruire (ora assenso autorizzativo, assorbente rispetto
a tale permesso). Insomma, i ripetitori devono ritenersi non
collocabili in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di
inedificabilità assoluta, pur dovendosi considerare tali manufatti – in
quanto parte di una rete di infrastrutture e qualificate come opere di
urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi
tecnici – compatibili con qualsiasi destinazione di Prg delle aree
interessate e non soggetti in linea di massima (salvo disposizioni
peculiari) ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni
circostanti.