Arriva anche il “danno da spamming”.
Queste le conclusioni di una delle prime sentenze che riconosce, in nome della legge sulla privacy, ma anche facendo ricorso al mai abbastanza citato articolo 2043 Cc, il danno causato dall’invio di posta elettronica a scopo pubblicitario.
La sentenza (leggibile integralmente nei documenti correlati) è del giudice di pace di Napoli.
I messaggi pubblicitari di posta elettronica non richiesti e non “preventivamente autorizzati”, rappresentano una violazione della legge sulla privacy e la società che li invia “deve rispondere – scrive il giudice nelle motivazioni – del comportamento illecito dei propri dipendenti”.
Nelle motivazioni della sentenza nella causa intentata dall’avvocato Angelo Pisani, del movimento “Noi Consumatori”, ad un’azienda di articoli sportivi, il magistrato ha affermato, tra l’altro, che “l’invio di posta elettronica indesiderata è illegittimo sotto due profili: da un lato per la scorrettezza e l’illiceità del trattamento dei dati personali e dall’altro perché provoca una illegittima intrusione nella sfera privata del soggetto destinatario, e ciò costituisce una lesione della sua riservatezza, come stabilito anche dal Garante per la Privacy”.
Per queste ragioni il giudice risarcisce “in via equitativa il danno patrimoniale e il danno morale” e, in particolare, ordina la pubblicazione del provvedimento, a spese dell’azienda, sui quotidiani Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Il Messaggero e sui settimanali Panorama ed Espresso.
“La sentenza – ha commentato l’avvocato Pisani – ha sostanzialmente anticipato, con una tutela giurisdizionale, i “filtri informatici” che la Microsoft sta studiando proprio per difendersi dallo spamming. E questo dimostra che il problema esiste, ed è più grave di quanto possa apparire”.
Giudice di pace di Napoli – Sezione prima – sentenza 7-10 giugno 2004
Giudice Contrada – ricorrente Pisani
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12 novembre 2003 alla srl Nencini Sport, l’attore avvocato Angelo Pisani, premesso di essere titolare di una casella e di un indirizzo di posta elettronica personale e riservato, attraverso cui, abitualmente riceve via e-mail notizie, comunicazioni ed altre informazioni di carattere personale e professionale, utili per la sua attività, premesso che esso avvocato Angelo Pisani il 3 settembre 2003 aveva nella sua casella di posta elettronica un messaggio pubblicitario inviato dalla srl Nencini Sport che, a grandi caratteri, illegittimamente ed arbitrariamente proponeva l’acquisto di numerosi articoli sportivi, conveniva pertanto in giudizio la srl Nencini Sport per l’udienza del 15 dicembre 2003 per sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali e morali per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, per danni alla vita di relazione ed esistenziali nella misura di euro 1032.91, previa dichiarazione di responsabilità per illecito trattamento tramite internet dei dati dell’attore da parte della srl Nencini Sport, oltre interessi legali dalla domanda e rivalsa di spese, con obbligo immediato alla cancellazione e rimozione dei propri dati dalla banca dati informatica pubblicitaria Nencini Sport e con autorizzazione alla pubblicazione della emananda sentenza su cinque quotidiani e due settimanali di interesse nazionale. Instaurato il giudizio la convenuta società srl Nencini Sport non si costituiva per cui ne va dichiarata la contumacia. Esibita copiosa documentazione e dopo l’udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi passava in decisione.
Motivi della decisione
La giurisprudenza recente accredita sempre più la tesi che il sistema degli articoli 2043 e ss. Cc è atipico e aperto, nel senso che non prefigura a priori precise e chiuse categorie di illeciti, non offre criteri circostanziati di applicazione della clausola generale della ingiustizia del danno. Per cui questo giudizio nella fattispecie ritiene applicabile l’articolo 2043 Cc, infatti a prescindere dal fatto che gli indirizzi di posta elettronica recano dati di carattere p personale da trattare nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 675/96 e cioè la loro utilizzazione per scopi promozionali e pubblicitari è possibile solo se il soggetto cui si riferiscono abbia manifestato in precedenza un consenso libero, specifico e informato come stabilito dalla direttiva Ce 2002/58 e dalla decisione 11 gennaio 2001 del Garante della privacy. Infatti l’utilizzo della posta elettronica comporta una lesione ingiustificata dei diritti dei destinatari, costretti ad impiegare diverso tempo per mantenere un collegamento e per ricevere, come pur per esaminare e selezionare, tra i diversi messaggi ricevuti, quelli attesi o ricevibili, nonché a sostenere i relativi costi per il collegamento telefonico (incrementati anche da messaggi di dimensioni rilevanti che rallentano tali operazioni). Ma a prescindere dalla indubitabile responsabilità della srl Nencini Sport conseguente ad un comportamento illecito dei suoi dipendenti, l’esigenza di risarcire il danno nel modo più agevole ed ampio possibile ha indotto la giurisprudenza ad innovare le tendenze della tradizione e ad estendere in via generale le regole di responsabilità oggettiva o per rischio che prima erano confinate ad ipotesi di eccezioni e si è affermata una interpretazione teleologica delle norme sulla base della quale l’articolo 2043 Cc assolve la funzione di regola generale di responsabilità accanto ad una serie di altre regole relative ad ipotesi particolari di attività fondate su diversi criteri di imputazioni. Pertanto si è addirittura superato il pregiudizio di una volta di nessuna responsabilità senza colpa ed è corrente l’opinione che in materia di responsabilità extracontrattuale siano risarcibili anche i danni non previsti. Pertanto l’invio di posta elettronica indesiderata nella fattispecie è illegittima sotto due profili: da un lato per la scorrettezza e illiceità del trattamento dei dati personali dell’attore da parte della convenuta e dall’altro lato provoca una illegittima intrusione e invasione nella sua sfera di riservatezza come stabilito dal Garante della privacy (gli indirizzi di posta elettronica non sono utilizzabili da chiunque in quanto non si tratta di dati pubblici alla stregua degli elenchi telefonici tradizionali). La domanda dell’attore risulta fondata sia per l’an che per il quantum debeatur e va accolta per quanto di ragione: la versione fornita dall’attore trova pieno riscontro nella documentazione esibita e nelle risultanze istruttorie. Infatti avendo l’attore fornito la prova del proprio assunto, incombeva sulla parte convenuta l’onere di provare l’esistenza di fatti modificativi ed estintivi del diritto dell’attore. Tanto premesso deve dichiararsi la convenuta srl Nencini Sport responsabile per fatto illecito ex articolo 2043 Cc essendo chiaro e definito il nesso di causalità tra l’evento ed il danno ingiusto subito dall’attore. Tenuto conto del fatto che l’attore ha fornito prova del danno materiale e morale derivatogli dall’illecito trattamento dei propri dati e dall’invio illegittimo da parte della società convenuta in data 3 settembre 2003 di un messaggio pubblicitario a grandi caratteri che proponeva l’acquisto di numerosi articoli sportivi nella casella di posta elettronica ([email protected]) utilizzato a scopi personali e professionali per l’attività di avvocato, tenuto conto del danno alla vita di relazione del danno esistenziale conseguente alla lesione e al turbamento della qualità di vita dell’attore, tenuto conto della documentazione esibita e delle risultanze istruttorie, la società convenuta srl Nencini Sport va condannata al risarcimento dei danni materiali e morali nella misura di euro 1000 determinata in via equitativa sia per il danno patrimoniale che per il danno morale, tenuto conto delle spese generali e degli inconvenienti e perdite di tempo subite, derivante dall’illecito invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario non effettuato sulla base del consenso preventivo ed informato dell’attore, oltre interessi legali dalla domanda. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell’attività professionale svolta.
PQM