Assegni familiari per i figli anche alle coppie di fatto
Ha diritto ad ottenere l’assegno per il nucleo familiare per i figli naturali avuti dall’attuale convivente, il genitore che sia ancora legalmente sposato con altra persona. L’assegno spetta infatti ai lavoratori privati e pubblici in base al loro “nucleo familiare”, che, in base alla legge 153 del 1988 comprende il coniuge e i figli naturali, giudizialmente riconosciuti, quelli nati da un altro coniuge nonchè i minori affidati. La Cassazione pareggia i diritti dei figli legittimi e di quelli nati da una convivenza more uxorio. Anche le coppie di fatto hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14783 del 18.06.2010, ha respinto il ricorso dell’Inps presentato contro un uomo, non ancora separato legalmente, convivente e padre di tre figli per i quali chiedeva la prestazione previdenziale. Ma non basta. Il fatto che il richiedente non sia ancora legalmente separato dalla prima moglie non fa venir meno il diritto all’assegno.
In particolare l’istituto aveva negato l’assegno dal momento che, aveva motivato, il padre non era ancora legalmente separato dalla prima moglie. Una decisione, questa, che non ha convinto i giudici di merito e neppure la sezione lavoro del Palazzaccio. Infatti gli Ermellini hanno precisato che, al pari dei figli naturali, quelli nati da una coppia di fatto hanno diritto all’assegno, poco importa se il richiedente sia già separato oppure no.