Assegno di invalidità alle donne disabili tra i 60 ed i 65 anni anche se non iscritte nelle liste speciali
Le donne invalide ultrasessantenni ed infrasessantacinquenni, che non
hanno più diritto ad essere iscritte nelle liste speciali di
collocamento per aver raggiunto l’età pensionabile, ben possono
acquisire il requisito della “incollocazione al lavoro”, ai fini del
riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità, con il solo stato
di effettiva disoccupazione o non occupazione. Quest’ultimo, poi, potrà
essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le
presunzioni.
Alla luce di questo principio di diritto la
Cassazione con la sentenza 22113/09 ha accolto il ricorso di una donna
invalida al settantacinque per cento alla quale era stato negato
l’assegno di invalidità perché si era rifiutata di dimostrare il
requisito della “incollocazione al lavoro”. La ricorrente, infatti,
aveva spiegato di non essere tenuta all’iscrizione nelle liste di
collocamento speciale degli invalidi civili perché non più in età
lavorativa, essendo ultrasessantenne da prima della presentazione della
domanda amministrativa. Tesi che la sezione lavoro del Palazzaccio, con
il verdetto in esame, ha accolto in pieno formulando così il principio
di diritto su richiamato.