Cassazione (sent. n.1830/11)
Il matrimonio del figlio maggiorenne non fa cessare automaticamente il diritto di questi al mantenimento a carico dei suoi genitori. E’ quanto ha stabilito di recente la Corte di Cassazione (sent. n.1830/11) che ha in effetti ribadito il principio per cui “… il matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l’automatica cessazione … in quanto trae fondamento da un lato negli obblighi e nei diritti che derivano dal matrimonio,dall’altro lato nel rilievo, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge”. Tuttavia la Corte si è discostata dall’applicazione dello stesso nel caso concreto – riconoscendo il diritto della figlia maggiorenne alla percezione dell’assegno di mantenimento – perché la stessa ed il marito erano ancora molto giovani ed entrambi ancora studenti. La ragazza, infatti, non era indipendente economicamente e continuava a vivere con la madre.