Assegno pagato a un terzo non legittimato: non è responsabile il traente che spedì il titolo per posta
Spedire assegni per posta è rischioso. Ma evita
ogni responsabilità il traente che, affidatosi a una raccomandata, ha
poi visto pagare il suo cheque, sbarrato e non trasferibile, a un
soggetto diverso dal beneficiario: rispondono del danno in solido la
banca trattaria e la negoziatrice; l’una ha presentato il titolo in
stanza di compensazione, l’altra lo ha posto all’incasso: entrambe non
hanno rilevato che la firma del beneficiario era contraffatta. È quanto
emerge dalla sentenza 7618/10, emessa dalla terza sezione civile della
Cassazione.
Il caso
E’ stato accolto, contro le
contro le conclusioni del pm, il ricorso del traente, condannato in
precedenza ad accollarsi un terzo del danno: per il giudice del merito
l’emittente del titolo aveva commesso un’imprudenza a infilare nella
raccomandata un assegno di rilevante importo (86 milioni di vecchie
lire). Tuttavia l’assegno sbarrato e non trasferibile, in base alla
normativa postale, non risulta equiparabile al denaro o ai valori al
portatore: l’eventuale condotta colposa del traente non ha efficacia
causale rispetto all’evento che ha prodotto il danno, vale a dire il
pagamento del titolo a una persona estranea al rapporto cartolare.
Rileva invece il comportamento colposo delle due banche, che sono
venute meno al dovere professionale di controllo. Entrambi gli istituti
di credito hanno avuto la disponibilità materiale dell’assegno
falsificato: il negoziatore all’atto del pagamento, il trattario in
stanza di compensazione. È pacifico che la banca girataria per
l’incasso è venuta meno al dovere di diligenza nell’identificazione del
beneficiario. Ma anche la negligenza della trattaria contribuisce al
danno: si imponeva un esame accurato del titolo contraffatto, che
avrebbe sconsigliato la presentazione in stanza di compensazione. Ecco
spiegata, dunque, la responsabilità solidale ex articolo 1292 del
Codice civile (che nella specie è di tipo contrattuale).