Assemblea condominiale e seduta-fiume
Di regola l’assemblea condominiale, per quanto
nutrito possa essere l’ordine del giorno, riesce, nello spazio di una o
più ore, a concludere i lavori. Può però accadere che, in previsione di
argomenti particolarmente impegnativi anche sotto il profilo di una litigiosità “annunciata”, l’attività di quest’organo non possa esaurirsi in una sola riunione.
La seduta-fiume
Questa circostanza, preludio di quella che nel gergo parlamentare è la seduta-fiume (ossia a oltranza), comporta la rinnovazione della convocazione,
con conseguente obbligo di rispettare il termine di cinque giorni
previsto dall’art. 66 disp. att. e trans. c.c.: l’avviso, cioè,
dev’essere comunicato ai destinatari almeno cinque giorni prima della
data fissata per la successiva adunanza (la giurisprudenza interpreta
questa norma nel senso che i cinque giorni vanno calcolati a partire da
quello immediatamente precedente il giorno di convocazione).
Da ciò
deriva, a parte possibili disguidi o ritardi – per non parlare delle
spese se l’avviso viene spedito per raccomandata e i destinatari sono
parecchi -, una “diluizione” dei lavori che, se da un lato può
contribuire a stemperare il clima della riunione, per altro verso può
provocare un rallentamento dell’attività condominiale, rallentamento
particolarmente dannoso quando si tratti di deliberare sull’esecuzione
di lavori urgenti.
Rimedi e strumenti
Un rimedio per evitare
questo tipo di situazione esiste ed è suggerito dalla sentenza della
Cassazione n. 4846 del 5 agosto 1988; con questa decisione, infatti, i
giudici hanno riconosciuto valida la convocazione fatta con unico avviso, nel quale si fissava una serie di riunioni consecutive,
in maniera da assicurare continuità allo svolgimento dell’assemblea in
tempi brevi, senza la necessità di ulteriori convocazioni formali.
Pertanto,
se si ha ragione di prevedere che l’ordine del giorno non potrà essere
esaurito in una sola riunione, e si vuole evitare la trafila di una o
più nuove convocazioni, è opportuno indicare nell’avviso di
convocazione giorno (eventualmente anche più d’uno), ora e luogo in cui
riprenderà la seduta nell’eventualità in cui nella prima riunione
non si riuscisse a trattare tutti gli argomenti. Se invece la decisione
di aggiornare la seduta viene presa sul momento, è necessario che tutti
i condomini presenti siano d’accordo e che gli assenti vengano
tempestivamente avvisati (Cass. 12 febbraio 1988, n. 1516).
Certi condomini
Il più delle volte ad “ingrossare” pericolosamente la seduta-fiume contribuiscono gli interventi di condomini logorroici o pedanti.
Il fenomeno, per restare all’immagine fluviale, può essere arginato mettendo ai voti una mozione d’ordine che preveda un limite al numero e alla durata degli interventi.
Il
presidente dell’assemblea può comunque, nell’ambito dei poteri
finalizzati ad assicurare l’ordinato svolgimento della riunione,
stabilire la durata massima di ciascun intervento. A riguardo
la Cassazione (sentenza n. 24132 del 13 novembre 2009) ha confermato la
decisione con la quale il presidente aveva limitato la durata degli
interventi dei condomini a dieci minuti.