Assicurazione, invito ad effettuare visita medica, prescrizione, interruzione Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.01.2010 n° 1687
Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo
quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa
avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto
altrui ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ.,
non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita
a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti
incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di
diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa
estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’articolo 2937, terzo comma, cod. civ.,
a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il
riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la
transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione
del credito e non anche all’esistenza di tale diritto.
(*) Riferimenti normativi: art. 2944 c.c..
(1) In materia di prestazione previdenziale e prescrizione, si veda Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 20.01.2010 n° 948.
(1) Tra i contributi della dottrina più recente, si veda VIOLA (a cura di), Prescrizione e decadenza. Tutele sostanziali e strategie processuali.
(2) In materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e reato, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 01.10.2009 n° 21069.SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 11 novembre 2009 – 27 gennaio 2010, n. 1687
(Presidente Senese – Relatore Spirito)
Svolgimento del processo
Il
C. citò in giudizio la Liguria Società di Ass.ni per ottenerne la
condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo relativo ad un
infortunio occorsogli mentre era a bordo di una autoambulanza in
servizio d’emergenza.
Il Tribunale di Milano accolse la domanda,
escludendone la prescrizione. Ritenne, in proposito, che, essendosi
consolidati i postumi della malattia in data ****, l’invito della
compagnia e la successiva visita medico legale espletata nel marzo 1996
avevano costituito validi atti interruttivi della prescrizione.La
Corte d’appello della stessa città respinse, invece, la domanda,
ritenendo che (rispetto alla data di consolidamento dei postumi) il
primo atto formale di messa in mora era costituito dal telegramma del
31 dicembre 1996, quando ormai era già maturata la prescrizione. Non
potevano essere, invece, considerati atti idonei ad interrompere la
prescrizione l’invito dell’infortunato a sottoporsi a visita medica (23
gennaio 1996), né la nomina da parte della compagnia del proprio medico
per la costituzione del collegio arbitrale (doc. del 30 marzo 1996
contenente la specifica eccezione dell’intervenuta prescrizione).Propone ricorso per cassazione il C. a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso la compagnia.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi dalla decisione
Con
il primo motivo il ricorrente invoca l’applicazione della
giurisprudenza secondo cui la prescrizione inizia a decorrere, quando
le parti hanno previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per
la quantificazione del danno, dal momento della conclusione della
procedura. Procedura che si sarebbe conclusa il 10.7.98.Il
motivo è inammissibile in considerazione della novità della questione,
concernente un fatto del tutto diverso rispetto a quello dibattuto nel
merito. Si è già visto, infatti, che in quella sede la controversia,
dato per scontato che il termine iniziale per il decorso della
prescrizione è quello del consolidamento dei postumi, s’è concentrata
intorno all’idoneità interruttiva dell’invito (da parte della
compagnia) dell’infortunato a sottoporsi a visita medica o della nomina
(da parte della compagnia stessa) del proprio perito in seno al
collegio arbitrale. Oggi, invece, il ricorrente sposta
inammissibilmente l’indagine (che presuppone, peraltro, un accertamento
di fatto non esperibile in questa sede) intorno al presupposto affatto
diverso dell’inizio del termine prescrizionale non più dal
consolidamento dei postumi, bensì dalla conclusione della procedura
arbitrale.Infondato è il secondo motivo con il quale il
ricorrente, in via subordinata, tende ad attribuire efficacia
interruttiva della prescrizione all’atto con il quale la compagnia lo
invitò a sottoporsi a visita medica. Sul punto, la sentenza s’è
adeguata al consolidato principio in ragione del quale le trattative
per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo
presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e
non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi
dell’articolo 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva, né
possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione
medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera
assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione)
con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto,
come richiesto dall’articolo 2937, terzo comma, cod. civ., a meno che
dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del
contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è
mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e
non anche all’esistenza di tale diritto (tra le più recenti, cfr. Cass. 8 marzo 2007, n. 5327).Tenendo
presente tale regola, la sentenza ha spiegato, con motivazione congrua
e logica, che la compagnia espresse l’invito in questione
accompagnandolo con la precisa avvertenza che il diritto del C.
risultava già da tempo prescritto.In conclusione, il ricorso
deve essere respinto. Sussistono i giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.