Prendere in considerazione il sesso dell’assicurato come fattore di rischio per quanto riguarda i contratti di assicurazione costituisce una discriminazione.
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 1 marzo 2011 ha deciso lo stop ai premi differenziati per la RC Auto per le clausole sul sesso dell’assicurato – conducente; tali premi, infatti, dovranno essere gli stessi sia per le donne che per gli uomini.
La regola dei premi e delle prestazioni unisex verrà applicata a partire dalla data del 21 dicembre 2012, per dare tempo a governi e assicurazioni di adeguarsi.
Nella sentenza che qui si commenta i giudici della Corte hanno stabilito che a partire dalla sopra menzionata data non sarà più valida alcuna deroga alla regola generale introdotta con la Direttiva 113/2004, la quale vieta ogni discriminazione fondata sul sesso del cliente in materia di accesso a beni e servizi, nonché alla loro fornitura.
Essa vieta di prendere in considerazione il criterio del sesso ai fini del calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative dei contratti di assicurazione conclusi dopo la data del 21 dicembre 2007 (ossia il termine ultimo per la trasposizione della direttiva).
Prevede, però, una eccezione in virtù della quale gli Stati membri possono (a partire da tale data) autorizzare delle deroghe alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basano i loro calcoli sono:
- affidabili;
- regolarmente aggiornati e;
- a disposizione del pubblico.
Le deroghe sono consentite solamente nel caso in cui la legislazione nazionale non abbia già applicato la regola dei premi e delle prestazioni unisex.
Nella sentenza in commento si legge testualmente che “……..Il diritto alla parità di trattamento tra donne e uomini costituisce l’oggetto di disposizioni contenute nel Trattato FUE. Da un lato, ai sensi dell’art. 157, n. 1, TFUE, ciascuno Stato membro deve assicurare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Dall’altro lato, l’art. 19, n. 1, TFUE prevede che il Consiglio, previa approvazione del Parlamento, possa prendere i provvedimenti opportuni per combattere tutte le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale.
Mentre l’art. 157, n. 1, TFUE stabilisce il principio della parità di trattamento tra donne e uomini in un settore specifico, l’art. 19, n. 1, TFUE costituisce una norma attributiva di un potere al Consiglio, che quest’ultimo deve esercitare conformandosi, in particolare, all’art. 3, n. 3, secondo comma, TUE – a norma del quale l’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore – e all’art. 8 TFUE, in virtù del quale l’Unione, nelle sue azioni, mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne”.
Rca auto ora si ! Direi che era quasi ora di uniformare le rca auto anche per il sesso, insomma ormai siamo nel 2011 !