Assicurazioni: addio alla tolleranza dei 15 giorni dopo la scadenza
L’ art. 22 del D.L. 179/2012, ha introdotto l’art. 170-bis al codice delle assicurazioni private (D.Lgs 209/2005) eliminando il tacito rinnovo delle polizze assicurative per veicoli e natanti.
Fino ad oggi la validità del contratto
assicurativo per i 15 giorni successivi alla scadenza annuale della
rata, in virtù dell’articolo 1899 del C.C., era possibile nei casi in
cui le polizze prevedessero il tacito rinnovo ed, ovviamente, in assenza di regolare disdetta o esercizio del diritto di recesso da parte dell’assicurato.
In tutti gli altri casi la polizza
assicurativa perdeva comunque la sua efficacia alle ore 24.00 del
periodo di validità indicato nel contratto di assicurazione ma è bene
precisare che le polizze a rinnovo esplicito sono in numero assai
inferiore rispetto al totale.
Il decreto 179/2012 ha introdotto nel codice delle assicurazioni private una norma che, prevede che le nuove polizze R.C.A. non possano più essere rinnovate automaticamente
facendo quindi venir meno una delle condizioni per applicare la
cosiddetta “tolleranza dei 15 giorni”, come giustamente rilevato in un
articolo del sito Laleggepertutti.it.
Bisognerà prestare quindi la massima attenzione alla scadenza della polizza ed alle comunicazioni che le compagnie inviano prima della scadenza stessa, perché in caso di mancato rinnovo, oltre a non essere coperti in caso di sinistro, si rischia il sequestro del veicolo ai sensi dell’articolo 193 del Codice della strada, oltre alle sanzioni pecuniarie previste (da euro 798 a euro 3.194).
La norma si estende inoltre a tutti gli
altri contratti stipulati in abbinamento alla polizza principale (ad es:
infortunio del conducente, polizza cristalli, furto-incendio ecc.).
Per i contratti già stipulati con la
clausola di tacito rinnovo, la nullità di tali clausole scatterà a
partire dal 1° gennaio 2013 mentre per le nuove polizze stipulate a
partire dal 20/10/2012, data dell’entrata in vigore del decreto, tale
formula non è più possibile da parte delle compagnie di assicurazione.
Il comma 3 dell’art. 22 dispone infine che per i contratti già stipulati con la clausola del tacito rinnovo “è
fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto
ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio
della facolta’ di disdetta del contratto”.
Riportiamo per completezza il testo dell’art. 170-bis aggiunto al codice delle assicurazioni private.
Art. 170-bis. D.Lgs 209/2005
Durata del contratto
1. Il contratto di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una
durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in
deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente
stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel
rispetto del disposto dell’articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le
previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera
soltanto a vantaggio dell’assicurato.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha disposto (con l’art. 22, comma 2) che “Per
le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti
stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 170-bis del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.“
veri italiani il veri italiani è gente come voi…..forzaaaaaaaaaaa !!!!
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