Assicurazioni ” mala gestio”
che agisce in base al patto di gestione della vertenza del danno, si
trova a rivestire nei confronti dell’assicurato il ruolo di mandatario
in rem propria e, pertanto, non può perseguire solo il
proprio interesse, ma deve curare anche quello dell’assicurato,
rendendosi responsabile contrattualmente se cura soltanto il proprio
interesse a scapito di quello dell’assicurato. — Il dover agire in
giudizio per la tutela giuridica di un diritto non integra la
fattispecie del danno esistenziale. Il risarcimento
per “danno esistenziale” si riferisce a “sconvolgimenti” delle
abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto
illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, an che
se non sempre definitivi” delle stesse.Il
risarcimento del danno non patrimoniale, con il solo riferimento al
“danno ingiusto”, – “danno esistenziale” – (ingiusta lesione di valori
della persona costituzionalmente garantiti, della quale lesione
conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica), trova
la sua tutela nell’art. 2059 c.c. e non nell’art. 2043 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 4164/06 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni.
T R A(
..) Teresa, nata il (..) e res.te in (..) alla Via (..) n.(..) – c.f.
(..) – elett.te dom.ta in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio
dell’avv. Antonio (..) che la rapp.ta e difende giusta mandato a
margine dell’atto di citazione; ATTRICE
E
S.p.A.
(..), in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in
(..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. Loretta (..) che
la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata
dell’atto di citazione; CONVENUTA
CONCLUSIONI Per l’attrice:
accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della convenuta
Società per l’omessa comunicazione della richiesta di risarcimento del
terzo; dichiarare l’illegittimità della richiesta di pagamento della
quota di franchigia richiesta dalla convenuta Società; dichiarare non
dovuto l’aumento di polizza applicato dalla convenuta e, per l’effetto,
condannarla al pagamento in suo favore della somma di € 851,45, quale
restituzione di somme pagate a causa della mala gestio nella
liquidazione del sinistro, mai denunciato, nonché quale differenza
pagata ad altra Compagnia di assicurazione per lo scatto ad altra
classe di merito; condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei
danni esistenziali per stress fisico e psicologico, da
quantificare ex artt. 1126 e 2056 c.c., oltre interessi e
rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con
attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la convenuta:
dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice adito; dichiarare la
prescrizione annuale di ogni diritto fatto valere ai sensi dell’art.
2052 c.c.; rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile,
infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese,
diritti ed onorari di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(..)
Teresa, con atto di citazione ritualmente notificato in data 29/3/06
alla S.p.A. (..), in persona del legale rapp.te pro-tempore, la
conveniva innanzi a questo Giudice, affinché – fosse riconosciuto il
suo diritto al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal
comportamento scorretto della Società nella gestione del rapporto
assicurativo.A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:–
che, nella qualità di proprietaria dell’auto Fiat Panda tg.(..), aveva
stipulato con la Società (..) il contratto assicurativo n.0019680232
con validità fino al 2/2/04;–
che, alla data della scadenza, a seguito di richieste informazioni da
parte della Compagnia di assicurazione, la quale chiedeva un aumento
del premio (da € 185,25 ad € 733,56), apprendeva che l’aumento era
dovuto al pagamento di un sinistro, da parte della Società, effettuato
in data 6/3/03;– che, detto sinistro non era mai stato causato dall’auto di sua proprietà e, pertanto, non era stato mai denunciato;– che, la Compagnia di assicurazione non aveva mai chiesto informazioni circa il presunto sinistro;–
che il comportamento della Spa (..) l’aveva costretta a cambiare
Compagnia di assicurazione con aggravio di spese, sia per l’aumento
della classe di merito che per l’aumento del premio;–
che la Soc. (..), pur essendo stata invitata a risarcire i danni con
lettere racc. a.r. nn. 10057546263-6, 12059381084-6 e 12806440084-5
ricevute il 20/2/04, 7/1/05 e 14/10/05, non vi provvedeva.Instauratosi
il procedimento, si costituiva la convenuta Società che,
preliminarmente, eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice adito
e la prescrizione annuale di ogni diritto fatto valere ai sensi
dell’art. 2052 c.c. e, nel merito, contestava la domanda in quanto
infondata.Esperito,
inutilmente, il tentativo di conciliazione, non essendo necessaria
alcuna istruzione, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del
17/1/07, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’incompetenza territoriale eccepita dalla convenuta Società.L’art.
33 (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)
del D.L.vo 206 del 6/9/05, al comma 2 lettera u, considera vessatoria
la clausola che stabilisce come sede del foro competente nelle
controversie, località diverse da quelle di residenza o domicilio
elettivo del consumatore.Il
successivo art. 34 (Accertamenti della vessatorietà delle clausole)
onera, poi, il professionista di provare che le clausole, o gli
elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente
predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il
consumatore.Tale prova, la Compagnia di assicurazione convenuta non l’ha fornita.Ancora
in via preliminare va confutata l’eccezione di prescrizione annuale del
diritto fatto valere in quanto l’attrice ha interrotto la prescrizione
con le lettere raccomandate a.r. di cui allo svolgimento del processo
(Cfr. documentazione in atti).La domanda deve dichiararsi proponibile essendo stata preceduta da regolare richiesta di risarcimento danni.Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.Per
una gestione corretta del sinistro da parte della Compagnia di
assicurazione, quest’ultima, all’atto del ricevimento della richiesta
di risarcimento danni da parte del danneggiato, non avendo ricevuto
nessuna comunicazione da parte della sua assicurata, avrebbe dovuto
richiedere a quest’ultima, ragguagli in merito al sinistro, onde
valutare le responsabilità ed eventualmente addivenire alla transazione della lite in via stragiudiziale.Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.L’attrice
ha disconosciuto il sinistro come mai avvenuto e denunciato, mentre la
Spa (..) ha, unilateralmente, liquidato il sinistro senza chiedere,
preventivamente, ragguagli in merito.La
sola affermazione da parte della Compagnia di assicurazione di aver
richiesto all’assicurata ragguagli in merito al sinistro, senza la
prova dell’avvenuto recapito di tale richiesta, non può trovare
accoglimento.In materia di assicurazione per la responsabilità civile, l’art. 1917 c.c., al secondo comma, prevede che l’assicuratore
ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente
al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento
diretto se l’assicurato lo richiede.L’obbligo
della preventiva comunicazione all’assicurato evidenzia, poi, tutta la
sua importanza quando si verte in materia di assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile automobilistica poiché, prima l’art. 18
della L.990/69 ed ora l’art. 144 del D.L.vo 7/9/05 n.209 consente al danneggiato
per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante,
l’azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti
dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.In
questo caso, se non vi fosse la comunicazione dell’assicuratore
all’assicurato circa l’esistenza di una pretesa risarcitoria,
l’assicurato rischierebbe di restare all’oscuro di tutta la vicenda
risarcitoria e di subire le conseguenze in ordine al “malus”, senza
avere la possibilità di difendersi, in dispregio dell’inviolabile
diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost. Quindi,
il comportamento dell’assicuratore dev’essere improntato oltre che alla
tutela dei propri interessi, anche alla tutela degli interessi del
proprio assicurato secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”. L’assicuratore
che agisce in base al patto di gestione della vertenza del danno, si
trova a rivestire nei confronti dell’assicurato il ruolo di mandatario
in rem propria e, pertanto, non può perseguire solo il
proprio interesse, ma deve curare anche quello dell’assicurato,
rendendosi responsabile contrattualmente se cura soltanto il proprio
interesse a scapito di quello dell’assicurato.Infatti, l’art. 1710 c.c. (Diligenza del mandatario) prescrive che: il
mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon
padre di famiglia ed è tenuto a rendere note al mandante le circostanze
sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del
mandato.Nel
caso di specie, la “mala gestio” tenuta dalla Spa (..) non solo ha
comportato un aggravio del premio di polizza, ma anche la risoluzione
del contratto di assicuratore.Infatti,
l’attrice, per non pagare il premio più alto richiesto dalla Spa (..) è
stata costretta a rivolgersi ad altra Compagnia di assicurazione,
pagando, comunque, un prezzo più alto rispetto a quello che avrebbe
pagato se la Spa (..) fosse stata diligente nella gestione del sinistro
imputatole.La
conseguenza dell’inottemperanza agli obblighi contrattuali della Spa
(..) causato all’attrice un danno economico pari ad € 713,00 a titolo
di differenze di prezzo tra i premi che ha dovuto pagare rispetto a
quelli che avrebbe pagato se fosse rimasta assicurata, con la sua
classe di merito, con la Spa Direct Line (Cfr. documentazione in atti).
La
richiesta dell’attrice di liquidare una somma a titolo di risarcimento
per “danni esistenziali” subiti per lo stress fisico e psicologico in
seguito al mancato rinnovo della polizza da parte della Spa Direct Line
ed alla ricerca di altra compagnia di assicurazione, non può trovare
accoglimento.Questo
Giudice ritiene che il “fatto” accaduto all’attrice rientri nel novero
degli “inconvenienti” che possono verificarsi nella normale “vita
quotidiana” e che, non può trovare ingresso nel c.d. “danno
esistenziale”, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza:– danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona;– la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali– un “non fare”, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente;Il
mancato rinnovo della polizza e la ricerca di altra compagnia di
assicurazione non può avere comportato all’attrice “stress, disagi e
frustrazioni” dovuti al comportamento illegittimo della convenuta.
L’aver dovuto agire in giudizio per la tutela giuridica del suo diritto
non integra la fattispecie del danno esistenziale.Il
risarcimento del danno non patrimoniale, con il solo riferimento al
“danno ingiusto”, così come richiesto dall’attrice – “danno
esistenziale” – (ingiusta lesione di valori della persona
costituzionalmente garantiti, della quale lesione conseguono pregiudizi
non suscettibili di valutazione economica), trova la sua tutela
nell’art. 2059 c.c. e non nell’art. 2043 c.c.L’esercizio di un diritto o di una facoltà non è correlato all’ingiustizia del danno a cui fa obbligo il risarcimento.Il
dovere di lealtà e correttezza non vale a creare, per se stesso, un
diritto soggettivo tutelato “erga omnes” dall’osservanza del precetto
del neminem laedere quando tale diritto non sia riconosciuto
da una espressa disposizione di legge. Pertanto, un comportamento
contrario ai doveri di lealtà e correttezza non può essere repertato
illegittimo e colposo, né può essere fonte di responsabilità per danni
quando non concreti la violazione di un diritto altrui già riconosciuto
in base ad altre norme (Cass. Civ. 16/2/63 n.357) Diversamente, ogni “pregiudizio” che dovesse capitare alla persona umana, dovrebbe essere risarcita.Ogni
perdita, anche se non incida sulle capacità di produrre reddito (danno
patrimoniale), o sull’integrità psico-fisica (danno biologico), o non
costituisca patema d’animo (danno morale), diventerebbe pienamente
risarcibile.La
funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di
diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano
una specifica protezione costituzionale.La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 11 luglio 2003 n.233 ha così statuito: nell’astratta
previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi
ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori
inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come
transuente turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno
biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse,
costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della
persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia,
infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come
esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango
costituzionale inerenti alla persona.In
definitiva, il danno esistenziale si riferisce a “sconvolgimenti” delle
abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto
illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se
non sempre definitivi” delle stesse.Infine, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con Sentenza 24 marzo 2006 n.6572 ha precisato che:
il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura
non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile)
provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue
abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di
vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua
personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i
mezzi consentiti dall’ordinamento.Pertanto,
la Spa (..), in persona del legale rapp.te pro-tempore, va condannata
al pagamento, in favore di (..) Teresa della somma di € 713,00, oltre
interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.Le
spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio,
come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della
relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.La
sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c., così come modificato
dal D.L. 8/2/03 n. 18, convertito in L. 7/4/03 n. 63 ed è esecutiva ex
lege.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da (..) Teresa nei confronti della
S.p.A. (..), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni
altra istanza ed eccezione, così provvede:1)
dichiara l’inadempimento contrattuale operato dalla S.p.A. (..), in
persona del legale rapp.te pro-tempore, e, per l’effetto, la condanna
al pagamento in favore di (..) Teresa della somma di € 713,00, oltre
interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;2)
condanna la suddetta Compagnia di assicurazione alla rifusione delle
spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 950,00 di
cui € 50,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 400,00 per onorari,
oltre il 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i
presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;3) distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore del procuratore anticipatario;4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 29 gennaio 2007.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
=======IN ORIGINALE======
IL GIORNO 29 gennaio 2007
IL CANCELLIERE