Associazione di categoria: può impugnare atti se lesivi di interesse collettivo
Le associazioni di categoria non sono legittimate ad impugnare atti riguardanti i propri associati se questi non fanno riferimento ad una lesione dell’interesse collettivo.
Così a sentenziato la V sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 26 ottobre 2011, n. 5709 che ha rigettato il ricorso proposto da una associazione di costruttori edili padovani avverso la sentenza del T.A.R. di Venezia che respingeva il ricorso di una propria consociata in tema di affidamento di lavori per la realizzazione di un polo Scolastico.
La Corte non addentrandosi nel merito della questione, ha rigettato l’appello ritenendo il ricorso di primo grado inammissibile.
Invero i Giudici ricordano che le associazioni di categoria sono legittimate a impugnare atti concernenti i singoli associati solo se gli stessi concretizzano anche una lesione dell’interesse collettivo tutelato da queste associazioni, in caso contrario l’azione si tradurrebbe in una sostituzione processuale che si tradurrebbe in un conflitto di interessi nei confronti degli altri iscritti partecipanti alla gara.
Tale orientamento è ormai divenuto una costante delle pronunce del Consiglio di Stato che già in altre due sentenze (la n. 3451/08 e la n. 4480/10) ha maggiormente definito la questione.
Invero nelle dette precedenti pronunce la Corte ha stabilito che l’interventore ad opponendum, ancorché non controinteressato (in senso formale), è legittimato ad impugnare la sentenza quando risulti titolare di una propria ed autonoma posizione giuridica soggettiva, e non di un semplice interesse di fatto, vale a dire allorché vanti un interesse qualificato che lo renda controinteressato in senso sostanziale, intendendosi per tale il soggetto che sia portatore di un interesse qualificato alla conservazione dell’assetto recato dal provvedimento impugnato e di natura uguale e contraria a quello del ricorrente.
In altri termini, le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti di violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibile alla sfera della categoria, con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee.