Associazione in partecipazione anziché lavoro subordinato? E’ necessario concorrere al rischio d’impresa
“In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con
apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro
con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, pur avendo indubbio rilievo
il “nomen iuris” usato dalle parti, occorre verificare in concreto l’autenticità
del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la
causa, la partecipazione dell’associato al rischio di impresa. ( … ) Ove si
accerti che la prestazione lavorativa è inserita stabilmente nel contesto
dell’organizzazione aziendale, senza partecipazione del lavoratore al rischio di
impresa e senza una sua ingerenza nella gestione della impresa stessa, si ricade
nel rapporto di lavoro subordinato retribuito con partecipazione agli utili, in
ragione di un generale “favore” accordato dal precetto dell’art. 35 della
Costituzione che tutela il lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”.” E’
quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 23167 dell’8
novembre 2011, ha rigettato il ricorso della titolare di un centro estetico
inteso a contestare la pretesa creditoria dell’INPS per contributi omessi con
riferimento ad una dipendente. In particolare la Corte d’Appello, confermando la
decisione di primo grado, nonostante la dedotta esistenza di un contratto di
associazione in partecipazione prevedente l’attribuzione alla lavoratrice, a
titolo di utili, del 25% del reddito riferibile al settore estetico, stabiliva
che l’attività lavorativa di costei non poteva qualificarsi che come prestazione
di lavoro subordinato, avendo accertato, sulla base alla documentazione
contabile in atti, che alla lavoratrice, per l’anno 2000, era stata erogata una
somma non coincidente con il suddetto 25% e non trovando, per altro verso,
giustificazione l’attribuzione della somma in questione in altri rapporti
lavorativi con caratteristiche di autonomia. I Giudici di legittimità, sulla
base del principio di diritto sopra richiamato, confermano il giudizio espresso
dalla Corte di merito nel senso della qualificazione del rapporto di lavoro in
termini di subordinazione sottolineando come l’elemento centrale e
caratterizzante dell’associazione in partecipazione debba essere il rischio
d’impresa, a cui entrambe le parti devono essere sottoposte.