Assoluzione e prescrizione
L’assoluzione è uno dei possibili epiloghi del processo penale e consiste nel liberare l’imputato dall’imputazione formulata nei suoi confronti;
la qual cosa, però, non esclude che l’imputato possa essere
assoggettato, ricorrendone i presupposti, a una o più misure di
sicurezza.
In particolare (art. 530 del codice di procedura penale), il giudice pronuncia sentenza di assoluzione nei seguenti casi:
– se il fatto non sussiste;
– se l’imputato non lo ha commesso;
– se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;
– se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione;
– se
manca, o è insufficiente, o è contraddittoria la prova che il fatto
sussista, che l’imputato lo abbia commesso, che il fatto costituisca
reato o che il reato sia stato commesso da persona imputabile;
– se
vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di
giustificazione (per esempio legittima difesa, esercizio di un diritto,
stato di necessità) o di una causa personale di non punibilità, o vi è
il dubbio sull’esistenza delle stesse.
Presupposto comune ai suddetti casi è che si è celebrato un processo, al termine del quale il giudice ha emesso una sentenza che non ha ritenuto l’imputato colpevole.
La prescrizione
La prescrizione può riguardare sia la pena che il reato. Si ha prescrizione della pena (artt. 172 e 173 del codice penale) quando
l’esecuzione della pena non ha inizio entro un certo termine dalla
pronuncia della sentenza di condanna, termine variabile a seconda del
tipo di pena. In particolare, la reclusione si estingue con il
decorso di un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (in
ogni caso non superiore a 30 e non inferiore a 10 anni), la multa si
estingue in 10 anni, arresto e ammenda in 5 anni. Particolari
disposizioni regolano, per esempio, i reati puniti sia con pena
detentiva che con pena pecuniaria, il concorso di reati e i casi di
reati commessi da persone recidive o da delinquenti abituali,
professionali o per tendenza. La prescrizione della pena impedisce che
questa possa essere eseguita.
Quanto alla prescrizione del reato (art. 157 e segg. c.p.), essa estingue il reato (ossia lo fa venir meno per il diritto) decorso
il periodo di tempo stabilito dalla legge senza che sia intervenuta
sentenza di condanna o taluno degli altri provvedimenti indicati dalla
stessa legge: per es. decreto di condanna, ordinanza di rinvio
a giudizio. In particolare, la prescrizione estingue il reato decorso
il tempo corrispondente al massimo della pena edittale (ossia stabilita
dalla legge) e comunque un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di
delitto (inteso il termine non come sininimo di omicidio ma come reato
punito con la reclusione e/o con la multa) e a 4 anni se si tratta di
contravvenzione (ossia di reato punito con l’arresto e/o con
l’ammenda), ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Questi termini
sono raddoppiati per alcuni reati: per es. omicidio colposo commesso
con violazione delle nome sulla circolazione stradale o di quelle per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Particolari disposizioni
regolano la fissazione del termine di prescrizione dei reati puniti,
alternativamente o congiuntamente, con pena detentiva e con pena
pecuniaria, e di quelli commessi in presenza di talune circostanze
aggravanti. La prescrizione del reato, alla quale l’imputato può
comunque rinunciare, non estingue i reati per i quali la legge prevede
la pena dell’ergastolo.