Assunzione disabili: sì alla scopertura della quota di riserva ma con riferimento al montante previsto a regime
L’obbligo di assunzione di soggetti disabili deve
avere come presupposto una scopertura della relativa quota di riserva,
ma con riferimento al montante previsto a regime e senza alcuna non
prevista sommatoria di discipline eccezionali di favore, implicanti un
diverso temporaneo criterio di calcolo, ossia un regime di gradualità.
È quanto emerge dalla decisione 177/10 emessa dalla sesta sezione del
Consiglio di Stato.
Il caso
Tutto nasce dalle modifiche
introdotte a livello normativo: la legge 68/1999, infatti, aveva
abrogato la previgente disciplina, contenuta nella novella 482/68, e
prevedeva da una parte (articolo 18) una disciplina apposita per
orfani, coniugi superstiti di dipendenti deceduti per causa di servizio
e profughi, dall’altra (articolo 3) una specifica disciplina per
l’assunzione di soggetti disabili, con fissazione di una quota di
riserva, pari al 7 per cento dei lavoratori occupati, per i datori di
lavoro pubblici o privati con più di 50 dipendenti. Ai fini del calcolo
della predetta quota di riserva, pertanto, con la nuova normativa non
erano più computabili i lavoratori, rientranti nella disciplina dei cui
all’articolo 18 (essendo stata introdotta al riguardo una quota di
riserva specifica, pari all’1 per cento, applicabile nei confronti dei
medesimi datori di lavoro sopra indicati). In seguito a una
disposizione transitoria tuttavia (articolo 11, comma 2, Dpr 333/00, il
cui termine di 24 mesi è stato prorogato con Dl 236/02, come sostituito
dalla legge di conversione 284/04, fino al 31 dicembre 2003) i datori
di lavoro, pubblici o privati, potevano computare nelle quote
obbligatorie di riserva tutti i lavoratori già occupati a tale titolo,
in base alla previgente normativa in materia di collocamento
obbligatorio, compresi quelli di cui all’articolo 18 della nuova legge
(orfani, coniugi superstiti etc.), nel predetto limite dell’1 per
cento. Solo con la scadenza del regime transitorio, dunque, la quota di
riserva dei lavoratori disabili avrebbe dovuto essere calcolata come
previsto a regime, ossia con esclusione dei soggetti ricompresi nella
norma.