Assunzione retroattiva con effetti giuridici ma non economici: sì al risarcimento
Nel 2007 la Corte d’Appello di Messina confermava la pronuncia che aveva ritenuto infondata la domanda proposta nei confronti di una AUSL e dove si chiedeva la retrodatazione della nomina di “dirigente biologa” all’ottobre 1991, ovvero alla sentenza del 1993. In quest’ultima infatti la giustizia amministrativa aveva riconosciuto il diritto all’assunzione dell’attrice. La ricorrente aveva assunto detta qualifica nel 2000, anno di stipula del contratto a tempo indeterminato, tuttavia con retrodatazione della nomina al 1992, limitatamente agli effetti giuridici. La stessa aveva quindi chiesto in sede civile l’attribuzione del relativo trattamento economico nonché il risarcimento dei danni per ritardata assunzione. La Corte d’Appello aveva ritenuto infondata la domanda argomentando che il rapporto di lavoro si fonda sulla corrispettività delle prestazioni e che nel caso di specie l’attrice, nel periodo considerato, non aveva svolto alcuna prestazione a favore dell’AUSL. Pertanto la lavoratrice propone ricorso per Cassazione, l’AUSL controricorso.
Il giudice di legittimità cassa la sentenza di secondo grado in quanto la Corte d’Appello non ha tenuto conto delle statuizioni in più occasioni ribadite dalla stessa Cassazione in merito alla configurabilità dell’azione di risarcimento dei danni nei confronti del datore di lavoro, in ipotesi di assunzione retroattiva limitata al punto di vista giuridico e non economico. La Corte d’Appello, a dir della Suprema Corte, non ha neppure considerato che l’attrice era disabile “in termini di possibili ricadute sulla fondatezza delle sue richieste”.
Alla luce delle spiegate considerazioni la sentenza cassata è stata rimessa ad un diverso giudice di secondo grado individuato nella Corte d’Appello di Catania.