Atti con i quali l’amministrazione vanta una pretesa nei confronti del contribuente. Impugnazione innanzi al giudice tributario
Ancora una volta la Suprema Corte ha affermato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma dell’atto, ha così ammesso l’impugnativa, dinnanzi al giudice tributario, degli atti con i quali la l’amministrazione avanza, nei confronti del contribuente, una pretesa tributaria «ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva». Ciò che rileva non è il nomen juris, bensì che con la comunicazione impugnata, venga ad essere indicata una somma dovuta dal destinatario della notifica e che «in mancanza del suo pagamento seguirà l’iscrizione a ruolo». Con la sentenza n. 14373 del 15 giugno 2010 la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di impugnare dinnanzi al giudice tributario la comunicazione di iscrizione a ruolo, anche se nell’atto si esclude la possibilità di ricorso giurisdizionale. Sarà di quest’ultimo accertare se un avviso di pagamento, anche se definito bonario, contenga una pretesa capace di incidere sulla posizione patrimoniale del contribuente. Nel caso di specie veniva contestato il contegno di un comune che aveva iscritto a ruolo la tassa sui rifiuti. La Cassazione, ha superato l’impostazione dei giudici di prime cure, che avevano dichiarato inammissibile un simile ricorso, sostenendo che l’atto non rientrava nell’elenco degli atti impugnabili indicati all’art. 19 del D.lgs. 546/1992.