Atti vessatori, demansionamento e richiesta di risarcimento del danno in attività ospedaliera
2. Il Tribunale di Massa, con sentenza del 24 luglio 2001 condannava il Prof. A. al risarcimento dei danni patrimoniali per L. 351.288.000 oltre svalutazione e interessi e poneva le spese di lite a carico del soccombente. La decisione era appellata dal Prof. A. che ne chiedeva la riforma sia per l’an che per il quantum debeatur; resistevano le controparti chiedendo il rigetto dell’appello.
3. La Corte di appello di Genova con sentenza del 5 maggio 2004 così decideva: in parziale accoglimento dell’appello riduce ad Euro 3.098,00 il danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi; respinge ogni ulteriore domanda attorea; compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
4. Contro la decisione hanno proposto ricorso principali gli eredi E., affidato a due motivi; resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il Prof. A., che ha prodotto memoria illustrativa.