Atto impositivo illegittimo? Fisco rimborsa spese sostenute in via di autotutela
Vi è responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti
dal contribuente a causa della notifica di atti impositivi illegittimi.
Da tale comportamento ne deriva che la stessa è tenuta al risarcimento
del danno, coincidente con i costi sostenuti al fine dell’annullamento
dell’atto stesso.
Così i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione prima
civile, hanno precisato con la sentenza 24 ottobre 2011, n. 21963.
La vicenda
Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento di imposta da
parte dell’Agenzia delle Entrate; poiché riteneva illegittimo tale atto,
si rivolgeva al proprio commercialista.
In seguito alle contestazioni esposte, in via di autotutela, ne
derivava l’annullamento dell’avviso; a tal punto il contribuente si
rivolgeva al giudice allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni
patrimoniali subiti (ossia, come visto, le spese sostenute per far
annullare l’atto).
In giudizio l’Agenzia delle Entrate veniva condannata al pagamento della somma richiesta dal contribuente.
Da qui il ricorso in Cassazione dell’ufficio locale.
L’Agenzia nel proprio ricorso esponeva due motivi di gravame, e nello
specifico, con il secondo, lamentava la violazione/falsa applicazione
dell’articolo 2043 c.c., deducendo che “il giudice del merito, ritenendo la Agenzia
responsabile di colpevole ritardo nell’emettere il provvedimento di
annullamento in autotutela dell’atto impositivo, aveva omesso di
considerare la mancanza nella specie dell’elemento dell’ingiustizia del
danno, giacché l’annullamento in autotutela non si configura come
obbligo bensì come mera facoltà dell’Amministrazione, sì che il privato
non è titolare di alcuna posizione soggettiva giuridicamente qualificata
al ritiro dell’atto impositivo, ancorché illegittimo, specie a fronte
dell’inerzia, da parte sua, nell’attivazione degli strumenti di tutela
accordatagli dalla legge”.
Proprio su tale secondo motivo esposto nel ricorso, ad avviso del
collegio di legittimità, la doglianza espressa dall’ufficio non ha colto
la ratio decidendi nel provvedimento impugnato, che non ha collegato
la responsabilità dell’Agenzia al ritardo nella rimozione dell’atto
impositivo, bensì alla emissione di tale atto illegittimo, da cui ne è
conseguito l’accertato danno.
In sostanza, la Corte
ha rigettato il ricorso dell’agenzia confermando il risarcimento
stabilito dal giudice di pace, in favore del ricorrente, costretto a
difendersi con il ricorso ad un professionista (al quale, ovviamente,
aveva dovuto riconoscere un equo compenso per l’attività professionale
svolta).
Presupposto del risarcimento del danno non è, tanto, il ritardo
nell’annullamento dell’atto impositivo, quanto nella illegittimità dello
stesso che ha cagionato, di conseguenza, un danno al contribuente.
La responsabilità della Agenzia deve, quindi, essere ravvisata nella notifica di un atto impositivo ingiustificato.