Atto notificato non sottoscritto dal difensore: non è nullo se raggiunge lo scopo
Nel caso in esame risulta che solo l’originale del pignoramento e la sua copia ad uso trascrizione sono sottoscritti dal difensore di controparte, mentre la copia notificata non è sottoscritta dal difensore stesso, il quale si è limitato in tale copia ad autenticare la procura conferita dal proprio cliente.
La censura nella presente sentenza risulta infondata, in quanto si applica qui il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancanza della sottoscrizione del procuratore, abilitato a rappresentare la parte in giudizio, nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa ove detta sottoscrizione sussista nell’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore.
Nel caso di specie, la certezza della rituale provenienza dell’atto dal procuratore abilitato a rappresentare la parte è inequivocabilmente attestata dalla relata dell’Ufficiale Giudiziario.
Ciò si basa sul generale principio di cui all’art. 156, comma 2, c.p.c. circa l’irrilevanza della nullità qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo.
La Suprema Corte ha già affermato che l’assenza di sottoscrizione della parte e del suo procuratore sulla copia notificata del precetto, non è causa di nullità qualora l’ufficiale giudiziario attesti di avere ricevuto la detta copia dal difensore indicato e la copia risulti conforme all’originale sottoscritto (Cass. civ., n. 2278 del 1977; Cass. civ., n. 802 del 1987), precisando, altresì, che la validità del precetto sottoscritto dal difensore non munito di mandato sussiste sempre che il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli abbia conferito la procura dopo la notificazione di esso, essendo ammissibile la ratifica del “dominus” per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale (Cass. civ., n. 9873 del 1997), e che occorre soltanto, ove venga proposta opposizione al precetto, che detta procura sia stata conferita in tempo utile per potere essere depositata nel giudizio di opposizione.