Auchan multata per offerte “fantasma”
Multa di 110.000 euro inflitta dall’Antitrust ad Auchan S.p.a. per pratica commerciale scorretta. In molti supermercati Auchan sparsi in tutta Italia i prodotti oggetto di particolari offerte promozionali sono risultati indisponibili, sin dall’inizio della promozione. Numerose sono state le segnalazioni giunte all’Autorità da parte dei consumatori e addirittura del Corpo della Pulizia Municipale di Roma e del Comune di Roma.
Ecco alcuni esempi di offerte “fantasma”: il cellulare Samsung SGH-I560 Vodafone, dual mode, in vendita a 99,90 euro, pubblicizzato in un volantino intitolato “20° compleanno – Auchan, da vent’anni è casa tua” presso il supermercato Auchan del Centro Commerciale Porta di Roma; uno spremiagrumi manuale in acciaio, in vendita al prezzo di 14,90 euro, pubblicizzato attraverso il volantino a diffusione nazionale intitolato “Idee Regalo”, presso il supermercato Auchan di Palermo; il netbook Asus PC904, in vendita al prezzo di 224,91 euro, pubblicizzato attraverso dépliant promozionali denominati “20° compleanno Auchan – Saldi” presso i supermercati Auchan di Santa Gilla e di Marconi (Cagliari); il cellulare Samsung GSM SGH Z400 TRE, in vendita al prezzo di 39 euro, pubblicizzato attraverso il volantino, a diffusione sia locale che nazionale, con la promozione, denominata “La forza della convenienza”, presso il supermercato Auchan di Cinisello Balsamo (MI).
Secondo l’Antitrust il comportamento tenuto da Auchan in occasione delle iniziative promozionali, con particolare riferimento alle procedure e alle iniziative adottate per assicurare ai consumatori la disponibilità dei prodotti oggetto delle medesime promozioni, è scorretto. Inoltre la società, attraverso numerose campagne promozionali diffuse tramite volantini locali e nazionali riprodotti, nella quasi totalità dei casi, anche sul sito internet www.auchan.it, ha invitato all’acquisto di prodotti, food e non food, a prezzi vantaggiosi nell’ambito dei diversi periodi di validità delle promozioni. Anche in questo caso i prodotti sono risultati indisponibili presso alcuni e talvolta tutti i punti di vendita del professionista, già dal primo giorno di validità delle promozioni stesse.
Tra le cause all’origine di questa indisponibilità sono state citate la mancata richiesta di fornitura del prodotto da parte del direttore del PdV alla sede centrale; la vendita in blocco dell’intero stock nei giorni antecedenti l’iniziativa promozionale; la mancata o parziale evasione dell’ordinativo del professionista da parte dei fornitori; problemi di natura burocratico – amministrativa.
“Tali circostanze – scrive l’Antitrust nel suo bollettino – evidenziano una condotta contraria alla diligenza ragionevolmente esigibile da un importante professionista del settore della Grande Distribuzione Organizzata, ravvisabile nella incapacità di garantire la disponibilità di tutti i prodotti che vengono offerti in promozione”. “Pertanto, la pratica commerciale è da ritenersi scorretta, non riscontrandosi l’adozione del normale grado di diligenza, competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere nell’espletamento di simili operazioni commerciali che si concretizzano nella proposizione di offerte particolarmente allettanti, tali da indurre i consumatori a recarsi presso i diversi punti di vendita con l’aspettativa di acquistare taluni dei prodotti pubblicizzati, salvo poi accertarne l’indisponibilità, così spingendoli a visionare le altre offerte di prodotti proposte dal professionista”.