Aule di tribunale o mediazione? L’alternativa possibile per le liti
Per risolvere le liti, la soluzione non passa
necessariamente dalle aule di tribunale. L’alternativa è possibile,
anzi lo sarà concretamente per i processi introdotti nei tribunali tra un anno di distanza, a partire dal 20 marzo 2011.
È stato pubblicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Ecco le principali novità:
• l’obbligatorietà del tentativo di mediazione, soprattutto nei casi di liti in materia di condominio, locazione, Rca e contratti bancari, finanziari e assicurativi
• gli effetti e i vantaggi dell’accordo amichevole, non da ultimo il bonus fiscale di 500,00 € da detrarre per compensare l’indennità versata ai conciliatori
• il regime delle spese processuali che
si discosta dal principio di soccombenza: se la sentenza del giudice
che interviene in mancanza di un accordo tra le parti corrisponde alla
proposta finale avanzata dal mediatore, le spese del processo gravano
sulla parte che abbia rifiutato la soluzione conciliativa
• gli obblighi informativi dell’avvocato nei confronti del cliente.
Il mediatore
Obiettivo del mediatore è
aiutare le parti a raggiungere un accordo amichevole di definizione
della controversia, deflazionando sostanzialmente il contenzioso in
tribunale.
Per ottenere l’iscrizione nell’apposito registro, gli
enti pubblici e privati, presso i quali si potrà svolgere la
mediazione, dovranno dare garanzie di serietà ed efficienza, predisporre un codice etico e un regolamento di procedura con anche le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo e le indennità per lo svolgimento dell’attività.
L’organismo di mediazione gestirà tutto il procedimento a partire dalla scelta del mediatore,
professionista dotato di particolari requisiti d’imparzialità e
idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. A tal fine
sul mediatore grava l’obbligo di disclosure (accordo di non
divulgazione): egli, infatti, “deve sottoscrivere, per ciascun affare
per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità” (art. 14,
co. 2, lett. a) ed in ogni caso deve “informare immediatamente
l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio
all’imparzialità nello svolgimento della mediazione” (art. 14, co. 2,
lett. b).
Benché in concreto l’attività del mediatore possa
risolversi anche in una mera assistenza silenziosa alle trattative fino
a un apporto persuasivo e propositivo più rilevante, per la buona
riuscita della mediazione è fondamentale che il mediatore conosca,
oltre alla materia oggetto della lite, le tecniche di conciliazione.
La normativa insiste particolarmente anche sulla riservatezza delle trattative. Il legislatore ha attribuito al mediatore la facoltà di formulare una proposta e
ciò anche in assenza di una richiesta congiunta delle parti. Proposta
che il giudice dovrà valutare per stabilire il regolamento delle spese
processuali.
Procedimento di mediazione
Quanto al
procedimento di mediazione, questo avrà una durata massima di quattro
mesi e si svolgerà senza formalità presso la sede dell’organismo di
mediazione secondo quanto previsto dal relativo regolamento di
procedura ed eventualmente ricorrendo all’ausilio di procedure
telematiche.