Ausiliari del traffico: limiti e competenze
Gli ausiliari del traffico possono accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada se le violazioni concernono le disposizioni in materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale la sosta in area riservata alla fermata di mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza 17 marzo 2009, n. 6502
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
G.L. impugna la sentenza n. 793 del 2006 del Giudice di Pace di Roma con la quale veniva respinta la sua opposizione avverso il verbale di accertamento n. ****, redatto dall’ausiliario del traffico M.F., che aveva accertato la violazione dell’art. 158 C.d.S., comma 2, perchè il suo veicolo sostava nello spazio riservato alla fermata del bus.
Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione, ritenendo che il potere di accertamento in capo al dipendente dell’amministrazione risultava dall’ordinanza sindacale indicata nell’accertamento e che era onere dell’opponente provare l’eventuale carenza di potere.
L’odierno ricorrente articola due motivi di ricorso.
Resiste con controricorso l’amministrazione intimata.
Il ricorrente lamenta in particolare la contraddittoria motivazione in ordine alla prova relativa al potere di accertamento dell’ausiliario. Vi era stata una contestazione in merito e non vi erano state deduzioni sul punto da parte dell’Amministrazione. Il giudice aveva indicato genericamente l’ordinanza sindacale in base alla quale vi era stata attribuzione del potere.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.
La richiesta della Procura Generale può essere accolta.
Occorre osservare, in primo luogo, che la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”.
Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che “le funzioni di cui al comma 132, sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lett. c)”.
La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che “la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lett. e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.”, (comma 1).
La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, “con gli effetti di cui all’art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133”, (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lett. b) e c), e comma 2, lett. d)”, (comma 3).
Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi”, specie nei centri urbani (Corte Cost., ord. n. 157 del 2001). Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l’efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c..
L’art. 17, comma 132, cit., tenuto conto della rilevanza delle funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12 C.d.S.), sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (in tal senso, v. Cass., 7 aprile 2005, n. 7336).
Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poichè la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al personale in esame “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli”, ma esclusivamente nei casi previsti dall’art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero “dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta”, “in seconda fila”, “negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata” dei veicoli puntualmente indicati.
Analogamente, la L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, come interpretato dalla L. n. 488 del 1999, art. 68, costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni attribuite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni in materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la sosta in area riservata alla fermata di mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132, (vedi sul punto Cass. 2006 n. 18186, in fattispecie di circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici).
Tali poteri però non possono presumersi esistenti, occorrendo pur sempre che siano conferiti nominativamente e con apposita ordinanza sindacale. Nel caso di specie, pur a fronte della specifica ragione oppositiva che aveva posto in dubbio tale potere, per difetto di specifica indicazione nel verbale, il Giudice di Pace si è limitato ad una generica indicazione di una, non meglio precisata, ordinanza sindacale in virtù della quale i dipendenti della società trasporti pubblici sarebbero stati a tanto delegati. Ma di tale ordinanza non risultano indicati gli estremi, che neppure nel presente grado il resistente Comune ha precisato, pur dovendo provare che proprio all’ausiliare de traffico M.F. tale potere era stato conferito.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, e, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta, annulla l’ordinanza ingiunzione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione originariamente proposta dall’intimato e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per il merito in Euro 700,00 Euro per onorari e 100,00 per spese e per il giudizio di legittimità in Euro 400,00 per onorari e 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009.