Autisti scorretti puniti dal Fisco
Il mancato rispetto degli obblighi per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi non potrà comportare l’esclusione di benefici e agevolazioni fiscali, diversi da quelli riconducibili all’attività di autotrasporto per conto di terzi. Nessun problema, quindi, ad esempio, per l’agevolazione personale per l’acquisto o la costruzione della prima casa ovvero per l’applicazione, in capo all’impresa, dei regimi semplificati, come quello delle nuove iniziative o dei soggetti minimi. Il chiarimento arriva dall’agenzia delle Entrate con la circolare 31/E, nella quale è stato anche affermato che, a seguito del provvedimento sanzionatorio di esclusione dai benefici fiscali, il contribuente non matura «il diritto a fruire delle agevolazioni» per un anno «dal primo gennaio successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento». Quindi, «durante il periodo interessato dall’esclusione» può «fruire di benefici maturati precedentemente all’anno in cui opera l’esclusione» e non potrà, invece, far valere, anche in periodi d’imposta successivi, i benefici fiscali, i cui diritti sono maturati nell’anno di esclusione.
Sono due i provvedimenti sanzionatori di competenza del l’agenzia delle Entrate, per gli inadempimenti relativi alla sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, indicati all’articolo 83-bis, commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis, decreto legge 112/2008. Il primo è generale e consiste nell’impossibilità di usufruire dei benefici fiscali per un anno, mentre l’altro è eventuale ed è attivabile «solamente nel caso di concreto utilizzo di benefici fiscali in costanza del provvedimento di esclusione dagli stessi». Solo quest’ultimo riguarda l’irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, previste per la fruizione indebita del beneficio, e viene emesso dall’amministrazione competente al suo controllo, anche se diversa dall’autorità che ha applicato la sanzione generale.
Il provvedimento di esclusione dai benefici fiscali deve essere emesso dal direttore regionale delle Entrate (o provinciale, per Trento e Bolzano) competente «in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione sanzionata» (articolo 1, comma 1, provvedimento 12 maggio 2011), «al momento della constatazione» da parte della Direzione generale per il trasporto stradale (circolare 31/E/2011). Rileva il Comune in cui risiede il trasgressore, se persona fisica, o quello in cui si trova la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo modo, l’eventuale contenzioso contro il provvedimento «potrà essere gestito più agevolmente dalla struttura regionale, poiché competente a conoscere della controversia è il Tribunale amministrativo regionale». Contro il provvedimento di esclusione dai benefici fiscali, infatti, è possibile ricorrere, entro 60 giorni dalla sua notifica, al Tar. In alternativa, può essere proposto, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 10 giorni dalla sua notifica.
La circolare chiarisce che possono essere interessati al blocco «solo le agevolazioni riconducibili all’attività disciplinata dall’articolo 83-bis» del decreto legge 112/2008, il quale tratta «dell’autotrasporto di cose per conto di terzi». La circolare non fa esempi di agevolazioni che possono essere bloccate, ma di incentivi che non vengono colpiti dalla stretta, come appunto quelli per la prima casa o per i regimi semplificati. Si ritiene che possano essere colpite dal blocco, ad esempio, le agevolazioni relative al recuperare dei contributi versati al Servizio sanitario nazionale tramite i premi di assicurazione dei veicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate ovvero la deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del Tuir).