Auto usata: tacere sul precedente incidente può costar caro al venditore
La garanzia del venditore per i vizi occulti della cosa è effetto naturale della vendita stessa e sussiste anche in mancanza di una espressa garanzia che la cosa sia esente da vizi; tale garanzia comporta inoltre a carico del venditore anche l’obbligo di risarcire il danno, a meno che egli non provi di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 23 settembre 2011, n. 19494. Nel caso di specie gli acquirenti di un’autovettura usata scoprono successivamente all’acquisto che l’auto presenta dei vizi derivanti da un precedente incidente. Di tale vizio il venditore non aveva dato nessuna notizia.
Il Giudice di pace riconosce la responsabilità del venditore condannandolo al pagamento della somma di 4.400.000 lire. Il giudizio viene confermato, a seguito di impugnazione, anche dal Tribunale con il rilievo che la parte venditrice doveva considerarsi responsabile del danno subito dalla controparte per aver colpevolmente taciuto la circostanza che l’autovettura avesse subito incidenti.
Il ricorrente in Cassazione formula una serie di censure che si rivelano inammissibili o infondate. Risulta, infatti, incontestato ed accertato che l’autovettura presentasse dei difetti a causa dell’incidente, essendo ciò sufficiente per far emergere una responsabilità del venditore.
In conclusione, il ricorso in Cassazione non produce effetti diversi, ponendosi tuttavia un’ulteriore precisazione in merito a quanto stabilito dai giudici di merito. Infatti, i giudici del “Palazzaccio” affermano che ai fini della sussistenza dell’obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non è necessario provare la sua mala fede, ma è sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza sua colpa, averne conoscenza.
Il difetto della prova della ignoranza senza colpa da parte della ricorrente venditrice è sufficiente sul piano giuridico a giustificare la decisione di condanna al risarcimento stabilita nel giudizio di merito.
Il ricorso pertanto viene respinto, nulla disponendo sulle spese di giudizio, in quanto la parte intimata non aveva svolto attività difensiva.