Automobilista indisciplinato? Quando la diligenza tardiva paga
Qual è il modo migliore per riuscire a non pagare una multa?
Comunicare reiteratamente e con esattezza agli uffici competenti –
comprese le società cui è stato affidato il servizio di riscossione –
l’indirizzo della propria nuova residenza presso cui effettuare le
notifiche dei verbali di accertamento.
Sembra incredibile, ma è quanto accaduto ad un automobilista di Torino. Ecco i fatti.
A seguito del cambio di residenza, Tizio comunicava l’intervenuta
variazione sia all’ufficio anagrafe del Comune, sia alle due società
incaricate della riscossione del credito dal medesimo ente, diffidando
dall’inoltrare corrispondenza al vecchio recapito presso il quale non
sarebbe stato più reperibile.
Dopo qualche anno riceveva un sollecito di pagamento relativo a verbali
di accertamento per violazione del CdS risultati insoluti.
Contro detto atto, promuoveva azione ordinaria di accertamento negativo del credito.
Non molto tempo dopo, riceveva ingiunzione di pagamento emessa dalla
società di riscossione per mancata evasione del sollecito impugnato;
contro l’ordinanza proponeva ricorso.
Si costituivano in giudizio l’ente accertatore e la società di
riscossione, sostenendo la legittimità della propria pretesa per aver
validamente effettuato le notifiche dei verbali di accertamento presso
l’indirizzo di residenza risultante al PRA (ovvero al vecchio recapito);
a sostegno della propria tesi, producevano cartoline di notifica su cui
era barrata la casella “irreperibilità del destinatario”.
Resisteva l’attore, provando documentalmente di aver comunicato la
propria variazione di residenza all’ufficio anagrafe ben 8 mesi prima
dalla notifica del primo dei dodici verbali di accertamento oggetto di
causa, e di aver contestualmente reso nota questa circostanza anche agli
enti che, in collaborazione col Comune, provvedevano alla riscossione.
Il Giudice, previa riunione dei procedimenti per connessione oggettiva,
ritenute insufficienti ed in conferenti le prove prodotte dai convenuti
– perché inidonee a dimostrare l’ignoranza della PA in ordine
all’intervenuta variazione di recapito di residenza – accoglieva la
pretesa attorea volta all’accertamento negativo del credito ed
all’annullamento dell’ingiunzione, argomentando in base al principio
elaborato di recente dalle SS.UU. Cassazione per cui “nel caso in cui il
destinatario di una contestazione di violazione al codice della strada
abbia mutato residenza provvedendo a fare annotare la relativa
variazione all’anagrafe comunale (indicando anche i dati dei veicoli di
appartenenza ex art. 201, D.L. 285/92),
per verificare la tempestività della notifica del verbale di
contestazione deve farsi riferimento alla data di tale annotazione,
senza che rilevi la circostanza che il mutamento di residenza sia stato
annottato anche nel pubblico registro automobilistico o nell’archivio
nazionale veicoli” (Cass. SS.UU. 24851/2010).
Questo principio è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte nella
sentenza 11182/2012 del 28 giugno 2012, nella quale si afferma che
qualora il destinatario di una multa sia sconosciuto all’indirizzo
risultante dalla banca dati della motorizzazione a causa del mancato
aggiornamento dei registri automobilistici e della mancata comunicazione
al Comune, da parte dell’intestatario del veicolo, della proprietà dei
suoi mezzi, i 90 giorni di rito entro cui effettuare la notifica del
verbale decorrono per la P.A. dal momento in cui la stessa abbia avuto
cognizione del mutamento di indirizzo.
Quindi, in estrema sintesi, il privato NON è tenuto a comunicare la
variazione di residenza anche al PRA, laddove abbia provveduto a fornire
al Comune un’informativa completa circa le coordinate del suo nuovo
recapito e dei dati identificati dei veicoli che gli appartengono.
Pertanto, se da un lato, ai fini della notifica del verbale di
accertamento, è onere dell’amministrazione pubblica effettuare un
“incrocio dei dati” complessivamente a sua disposizione, dall’altro il
privato deve metterla in condizione di poter procedere in questo senso,
effettuando sì, una sola ed unica comunicazione di variazione indirizzo,
ma completa.
La sentenza in esame presenta un ulteriore profilo di interesse in
relazione al contenuto del dispositivo che prevede l’annullamento
dell’ingiunzione impugnata “unitamente agli atti ad essa prodromici o
consequenziali”.
Atti prodromici all’ingiunzione annullata sono i verbali di accertamento dell’infrazione.
Detti verbali sono stati oggetto di specifica impugnazione nel ricorso
sulla base un vizio attinente la notificazione eccepibile malgrado
l’intervenuta decorrenza del termine di opposizione.
In particolare si è allegato e provato che gli atti di accertamento non
sono mai giunti nella sfera di conoscibilità del destinatario
risultando, pertanto nulli e/o inefficaci perché non notificati nel
termine previsto ex lege.