Autorità ordinaria per le ganasce fiscali
Quando il credito posto a fondamento del fermo amministrativo dell’auto non è di natura tributaria, la causa è decisa dal Giudice ordinario.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito in modo ben preciso che il fermo amministrativo non è un’esecuzione forzata.
Il Supremo Collegio, con sentenza n. 14831 del 5 giugno 2008, sostiene che «il Giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 deve accertare quale sia la natura, tributaria o non tributaria, dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso a causa per sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione di merito, rimettendo, nel secondo caso interamente o parzialmente, la causa innanzi al Giudice ordinario, in applicazione del principio della traslatio iudicii. Allo stesso modo deve comportarsi il Giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti».