Autostrade: illegittimi i pedaggi sui raccordi gestiti dall’Anas
Sono illegittimi i pedaggi sulle strade che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta all’Anas. Lo ha stabilito il Tar Lazio, con la sentenza 21 febbraio 2011, n. 1576.
In tal modo il giudice amministrativo accoglie il ricorso presentato dal ricorrente il quale evidenziava come il pedaggio abbia funzione di corrispettivo per l’uso dell’autostrada, mentre il provvedimento annullato individuerebbe stazioni di esazione in luoghi non interconnessi con le tratte autostradali in gestione diretta ANAS, soggette al nuovo pedaggio.
Il primo comma dell’art. 15, d.l. 78/2010, dispone che entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
Il secondo comma, ha previsto che, in fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al primo comma, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS; le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al primo comma.
Nella specie, la tariffa assumerebbe natura di corrispettivo per la fruizione di un servizio “divisibile”, sicché la stessa dovrebbe essere ontologicamente posta a carico del soggetto che fruisce del servizio, vale a dire dell’infrastruttura in gestione diretta ANAS, in quanto verrebbe meno la necessaria ed imprescindibile corrispondenza tra chi è tenuto al pagamento del pedaggio e quanti utilizzano la tratta di strada interessate dal provvedimento.