Autostrade italiane, disservizi e poca informazione
Moltissime persone possono essere direttamente interessate a tutte le questioni riguardanti la società Autostrada per l’Italia, una delle più grandi società di gestione delle autostrade in Europa, con unbacino di utenti di circa 4 milioni, ovvero l’8% della popolazione, su una superficie di circa 3.413,5 km.
E proprio in virtù della vastità del fenomeno che sono state indicate le linee guida sempre più rigorose nei confronti degli enti proprietari e/o concessionari, tali da assicurare servizi sempre più adeguati e consoni agli standard europei. Molto spesso, però, non mancano motivi di dolersi dei servizi autostradali, e capita spesso che dopo aver imboccato la rete si incorra in una serie continua di rallentamenti, dovuti a cantieri non preannunciati all’atto dell’ingresso al casello, e neanche in seguito, adeguatamente segnalati, che di fatto rendono lo spostamento disagevole e lento.
La società dovrebbe porre in essere comportamenti atti ad avvisare l’utenza, per tempo, anche nei giorni precedenti, di tali interruzioni, dovuti ai lavori in corso, fornendo di fatto gli utenti il diritto di scelte alternative;
Proprio tali situazioni costituiscono l’inadempimento da parte della suddetta società, la quale dovrebbe porre in essere gli comportamenti adeguati, atti ad avvisare l’utente, ancora prima di imboccare la rete autostradale. In poche parole: prima di mettersi in viaggio sulle autostrade si dovrebbe essere consapevoli delle interruzioni, lavori etc, in quanto adeguatamente informati dalla società autostrade per l’Italia.
Il fruitore pone in essere, al momento dell’acquisto del ticket autostradale, il rapporto sinallagmatico tra se stesso e la società concessionaria. Infatti, quest’ultima si obbliga a fornire un servizio di viabilità a determinate condizioni e standard qualificativi e l’utente, dal canto suo, si obbliga a corrispondere una somma determinata in virtù della lunghezza del tratto autostradale percorso. La conclusione del contratto, come del resto ha ritenuto la Corte Suprema con. Sent. 298/03, avviene al momento del ritiro del biglietto autostradale all’inizio del percorso, dando luogo alla conclusione di un contratto per facta concludentia, il cui contenuto viene integrato “mediante inserzione automatica del prezzo ex articolo 1339 c.c. in base alle tariffe predeterminate dalla legge o da un provvedimento amministrativo, come avviene per i distributori automatici di beni”
Ebbene, si appalesa applicabile, al caso in esame l’art. 2, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo, il quale prevede il riconoscimento agli utenti e consumatori dei seguenti diritti fondamentali: alla tutela della salute; alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi; ad una adeguata informazione; alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali; alla erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.
Si noti bene che l’adeguatezza della informazioni è anche diritto riconosciuto come fondamentale dal codice del consumo a tutela dei consumatori. Alcuni autori in dottrina ritengono che “l’adeguata informazione” del consumatore, identificato dall’art 2 del codice del consumo come un diritto fondamentale, possa essere ricondotta nella esteso genere dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e tutelati dall’articolo 2 della Costituzione, con la conseguenza che la violazione di questo diritto comporta la facoltà di agire per il risarcimento dei danni non patrimoniali.
A tal punto, va ricordato che la società Autostrade per l’Italia, già sulla propria carta dei servizi si impegna a fornire l’informazione durante il viaggio. Infatti, stabilisce che tali informazioni vengono fornite “durante il viaggio via radio e attraverso Pannelli a Messaggio Variabile sui quali si riportano informazioni relative a incidenti, cantieri, code, tempi di percorrenza ed eventi meteo”. A proposito dei mezzi di informazione che dovrebbero essere utilizzati dalla medesima società il D.L 7/07 all’art. 2, comma II, prevede quanto segue: “il gestore della rete stradale ed autostradale, deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione (dispositivi di informazione di pubblica utilità, convenzioni con emittenti radiofoniche, pannelli luminosi..) per avvertire in tempo reale le condizioni che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete”.
Per quanto riguarda invece le caratteristiche e le qualità delle autostrade lo stesso c.d.s. nella classificazione delle strade, all’art. 2 prevede, che le stesse debbano essere: “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”.
Ebbene, come ben si evince spesso e volentieri gli utenti si trovano di fronte all’inadempimento da parte della medesima società. Tale inadempimento già ha portato ad innumerevoli condanne, con contestuale risarcimento danni nei confronti dei propri utenti, come ad esempio il risarcimento del danno esistenziale subito da un automobilista a seguito della mancata segnalazione di code all’atto dell’entrata in autostrada (G.D.P. di Bolzano, dott.ssa Pantozzi, in data 14.09.2007).
La citata sentenza ha preso spunto dal c.d danno esistenziale dovuto dal fatto che a differenza di un ritardo aereo, a cui un viaggiatore potrebbe essere costretto, ma con tutte le comodità di un aeroporto, ben peggiore è la situazione di un utente della strada, incolonnato nel traffico, senza servizi e senza sicurezza per la propria salute e salubrità.
Alla luce di quanto già si è detto si deve ritenere che la totale mancanza di informazione circa i lavori lungo il percorso autostradale, che fanno aumentare i tempi preventivati di percorrenza, determina quel grave disagio che viene vissuto dal viaggiatore con ripercussioni sullo stato d’animo, generando patemi, ansia e irritazione, dando vita al sorgere danno c.d. esistenziale, come quid pluris rispetto al danno morale; anche con il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi acquisiti in corso di causa. La Cassazione con sent. n. 7389/87 e 7713/2000, ha stabilito che la misura del danno esistenziale non può essere contenuta nei limiti del valore del bene danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa “restitutio in integrum” della sfera giuridica, diretto a riparare ogni pregiudizio giuridicamente protetto, corrispondente alla lesione di interessi patrimoniali e non.
Un ulteriore problema da segnalare riguarda i molteplici casi dei danni subiti dagli automobilisti a causa degli ostacoli presenti sulla carreggiata autostradale. Infatti nelle controversie riguardanti il risarcimento dei danni subiti si ritiene che l’onere della prova, che ne esclude la responsabilità, è a carico della società concessionaria sia nell’ipotesi di responsabilità contrattuale, che in quella extracontrattuale.
Infatti ha ritenuto La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10689 del 24 aprile 2008, che “nelle autostrade con pedaggio, il rapporto che si instaura fra l’ente proprietario o concessionario e l’utente ha natura contrattuale, sicché la presenza di un ostacolo sulla carreggiata va configurato come inadempimento (dell’obbligazione strumentale di garantire la sicurezza della circolazione alle velocità consentite), la cui non imputabilità va provata dall’obbligato ex art. 1218 c.c.”
Precisano, altresì, i Giudici di legittimità nella stessa sentenza che, «ove il titolo dedotto sia extracontrattuale, deve trovare applicazione l’art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte dell’ente proprietario o del soggetto concessionario dell’autostrada».
Ebbene, come ben si è visto i disaggi subiti dagli automobilisti a causa dell’inefficienza, che porta all’inadempimento, da parte della società Autostrade per l’Italia sono molteplici e spesso gli stessi automobilisti non si rendono conto dei propri diritti.
Dott. Maurizio Cardanobile
Incidente stradale x causa fumo in carreggiata sono stato vittima di un incidente stradale nel 2001, subendo molteplici interventi per politrauma. L’incidente si è svolto su austodatda a3 caserta roma, la dinamica dell’incidente si è verificato a causa di un incendio in scarpata e si era propagato il fumo sulla carreggiata, tale insidia non era stata segnalata tantomeno chiusa il tratto autostradale, l’incidente è avvenuto con tamponamento a catena. Vorrei sapere se ci sono le condizioni o sentenze di cassazione inerente il fatto. Ho fatto causa all’autostrada venendo bocciate sia in primo grado e anche in appello. Cosa consigliate? di fare appello alla cassazione. Grazie
incidente stradale sono stato vittima di un incidente stradale nel 2001, subendo molteplici interventi per politrauma. L’incidente si è svolto su austodatda a3 caserta roma, la dinamica dell’incidente si è verificato a causa di un incendio in scarpata e si era propagato il fumo sulla carreggiata, tale insidia non era stata segnalata tantomeno chiusa il tratto autostradale, l’incidente è avvenuto con tamponamento a catena. Vorrei sapere se ci sono le condizioni o sentenze di cassazione inerente il fatto. Ho fatto causa all’autostrada venendo bocciate sia in primo grado e anche in appello. Cosa consigliate? di fare appello alla cassazione. Grazie