Autovelox-Cassazione: segnalare sempre la presenza o la multa e’
Fatto
Il giudice di pace di Chiaromonte, con sentenza n. 167/03, pubblicata in data 27.11.03, ha accolto l’opposizione proposta dal XXXXXXX avverso il verbale di contravvenzione n. XXXXXXXXXX elevato dalla Polizia Municipale di Senise per la violazione dell’art. 142 C.d.S. (eccesso di velocità)
sul rilievo che sulla strada ove l’infrazione è stata accertata, a mezzo di apparecchiatura cd. autovelox, non era stato apposto il cartello di preavviso del controllo elettronico.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Senise con unico motivo. Non ha svolto attività difensiva l’intimato. E’ stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.
Diritto
1. Nell’unico motivo il Comune ricorrente sostiene che l’obbligo da dare agli automobilisti preavviso della misurazione elettronica della velocità sussiste solo per le strade principali di cui all’art. 2 C.d.S., lett. A) e B) e non per le strade secondarie, come quella in l’infrazione contestata è stata accertata (S.S. 653 Sinnica).2. La censura è manifestamente infondata.2.a. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2, lett. A e B, gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministeri dell’Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati a rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art. 142 C.d.S. e art. 148 C.d.S.. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2 citato decreto legislativo, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto, ai sensi del comma 2.3. Orbene, la lettura data dal giudice di pace alla L. n. 168 del 2002, art. 4 deve ritenersi assolutamente corretta.3.a. La norma che consente, nella seconda parte del comma 1, di installare dispositivi di controllo anche sulle strade del tipo “C” e “D” (di cui all’art. 2 C.d.S.), non esonera l’Ente proprietario della strada dal dare, agli automobilisti che le percorrono, preventiva informazione della presenza di strumenti elettronici di rilevamento della velocità, sia perchè la lettura sistematica e corretta della norma impone di ritenere la sussistenza dell’obbligo di informare gli utenti ogni volta che siano installati dispositivi e mezzi tecnici di controllo del loro comportamento alla guida, come si ricava dal dato letterale e dall’uso dell’avverbio “altresi” collocato alla fine del comma primo del citato art. 4, sia perchè non vi è una ratio che giustifichi il preteso esonero dall’obbligo in parola sulla strade del tipo “C” e “D” e la diversità di trattamento degli automobilisti che le percorrono, atteso che la ratio della preventiva informazione, unica in entrambe le ipotesi, si rinviene nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonchè di fluidità delle circolazione, anche mediante l’utilizzo di nuova tecnologie, come è reso palese dal testo della L. 22 marzo 2001, n. 85, art. 2, di delega al governo per la revisione del nuovo codice della strada.4. Dal testo normativo, inoltre, risulta chiaro che la violazione dell’obbligo di informazione incide sulla legittimità della installazione degli strumenti di rilevazione elettronica delle velocità e, quindi, dell’accertamento dell’infrazione quando esso avviene, con modalità derogatorie delle disciplina comune.5. Il Comune ricorrente, del resto, non censura con specifiche argomentazioni, siffatta conclusione implicitamente raggiunta dal giudice di pace e posta a premessa logica dell’accoglimento dell’opposizione.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza pronunzia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2006.Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2006