Autovelox – mancata contestazione immediata – legittimità – sussistenza [artt. 383 e 384 Reg. C.d.S.]
Non è necessaria la contestazione immediata della contravvenzione al codice della strada quando ne siano indicati i motivi, tra cui l’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e l’accertamento dell’eccesso di velocità per mezzo di autovelox. (1) (2) (3)
(1) Sulla legittimità della mancata contestazione immediata, si veda Corte Costituzionale 155/2007.
(2) Sulla mancata presenza degli agenti, si veda Cassazione 15348/2005.
(3) In materia di autovelox, si veda anche Sanzioni Amministrative, manuale operativo (Altalex eBook, Adducci e Camilletti, 2008).
(Fonte: Altalex Massimario 16/2008)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 15 giugno 2007, n. 14041
Svolgimento del processo
Con sentenza del 24 marzo 2003 il Giudice di Pace di Terni ha accolto l’opposizione proposta da D.R. avverso il verbale n. ***** di accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata a mezzo autovelox dalla Polizia Municipale di quella città, per aver circolato ad una velocità superiore di oltre i 10 Km orari al limite massimo stabilito dall’Ente proprietario della strada.
A fronte della contestazione della opponente che aveva riscontrato la palese illegittimità dell’accertamento per la mancata contestazione immediata dell’addebito; non trovando giustificazione, ai sensi degli artt. 383 e 384 Reg. C.d.S., il semplice superamento della postazione di rilevamento, affermava quel giudice che in effetti tale superamento non integrava di per se la fattispecie dell’art. 384 reg. C.d.S., lett. e), che prevede invece che il veicolo sia “già a distanza” dal luogo di accertamento.
Avverso tale decisione ricorre a questa Corte il Comune di Terni sulla base di un unico motivo d’impugnazione.
La parte intimata non ha controdedotto.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si denunzia,in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 201, del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, comma 1, lett. a) ed e) e art. 385, degli artt. 2697 e 2699 c.c., dell’art. 115 c.c., della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6 nonchè omessa,insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e omesso esame di fatti decisivi acquisiti alla causa e di documenti.
Osserva il ricorrente che il giudice di pace,dopo aver tralasciato di considerare che il “superamento della postazione” da parte dell’autoveicolo è dizione del tutto equivalente alla previsione di regolamento che vuole che esso “sia già a distanza dal posto di accertamento”,aveva in ogni caso omesso ogni motivazione in ordine alla di per se assorbente ragione giustificativa della mancata contestazione immediata della violazione contenuta nel verbale e cioè “l’impossibilità di fermare o di inseguire il mezzo in condizioni di sicurezza”.
La censura è fondata.
Nel sottolineare la diversità esistente in materia di contestazione delle violazioni amministrative tra la disciplina generale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, e quella speciale del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200) questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito: a)che deve ritenersi legittima la contestazione non immediata delle violazioni del codice della strada,le volte in cui siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata,tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall’art. 384 del reg. esec. (D.P.R. n. 495 del 1992) e costituiti anche dalla impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e dall’accertamento dell’eccesso di velocità a mezzo di “autovelox”; b) che costituisce una ipotesi normativamente predeterminata di esonero dall’obbligo della contestazione immediata quella in cui l’accertamento dell’eccesso di velocità avviene per mezzo di apparecchi di rilevamento,che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento;e) che resta esclusa la possibilità di censurare le scelte dell’amministrazione in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni,configurandosi altrimenti una inammissibile ingerenza nel “modus operandi” della stessa amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (ex plurimis Cass. n. 9222/2005).
A tali principi non si è uniformato in concreto il giudice di pace in quanto,a parte la considerazione che non prevedendo la norma regolamentare che la distanza a partire dalla quale l’autorità accertante è legittimata a soprassedere alla contestazione immediata debba essere rilevante, ben può anche una distanza minima dalla postazione consentire tale legittimo differimento, nel caso di specie,come riferito dalla stessa D. nell’atto di opposizione, il verbale conteneva un’ulteriore ed autonoma ragione giustificativa della mancata contestazione immediata e cioè “l’impossibilità di fermare e di inseguire il mezzo in condizioni di sicurezza”, su cui il giudice “a quo” ha omesso qualsiasi indagine e pronuncia.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio della causa,per nuovo esame, ad altro Giudice di pace di Terni, il quale provvedere anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Terni.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2007