Avviso di accertamento nullo se notificato al domicilio de cuius
Deve essere necessariamente dichiarata la nullità degli atti notificati, per mancata individuazione della parte obbligata del rapporto tributario, quando la notifica di un atto di accertamento e quindi della cartella di pagamento relativa ad esso, non segua le prescrizioni dettate dall’art. 65, comma 4, D.P.R. 600/73 in materia di notifica all’erede.
A garanzia del contribuente erede universale, dunque, si erge la disciplina che impone all’Amministrazione di notificare personalmente e nominativamente allo stesso erede universale nel suo domicilio fiscale, ogni atto che costituisca il rapporto tributario con il successore, per obbligazioni tributarie maturate dal de cuius.
Né vale a sanare l’invalidità dell’atto di accertamento la proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento conseguenziale.