AVVOCATI ,IL NUOVO ARTICOLO 35 DEL CODICE DEONTOLOGICO: SI ALLA PUBBLICITà LIBERA!
Massima libertà di strumenti consentita agli studi legali
per pubblicizzarsi on e offline, ma sempre nel rispetto dei “doveri di
verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni
caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale”.È
questo il nuovo art. 35 del Codice
Deontologico forense, approvato dal plenum del Cnf lo scorso 23 ottobre.
L’articolo 10 del Progetto, nell’ammettere in via normativa
per la prima volta la pubblicità degli avvocati, esordisce col definirne
l’oggetto: si tratta di una pubblicita`informativa sulla propria attivita`
professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali
specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. Il comma 1
dell’articolo 4 Dpr 7-8-2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali) nel consentire – quanto alle professioni
regolamentate in generale – con ogni mezzo la pubblicità informativa, a propria
volta indica espressamente ad oggetto oltre le specializzazioni, i titoli
posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale,
anche i compensi richiesti per le prestazioni.