Bancarotta commessa dai manager della società: sì all’aggravante della pluralità di condotte illecite
Stretta della Cassazione sulla bancarotta commessa da amministratori,
direttori generali, sindaci della società (bancarotta impropria). La
Suprema Corte, infatti, con la sentenza del 5 marzo scorso, la n. 8829,
ha ribadito l’applicabilità, in tale fattispecie, dell’aggravante
prevista per la bancarotta propria (commessa dall’imprenditore) della
pluralità di fatti di bancarotta.
Abstract della sentenza:
“Per quanto concerne, poi, la fattispecie della bancarotta
fraudolenta impropria da reato societario, di cui al comma secondo
dell’art. 223 1.f. – in ordine alla quale i nuovi elementi normativi,
introdotti dalla riforma del diritto societario di cui al d.lvo n.
61/2002, erano stati ritualmente contestati in udienza – non è
revocabile in dubbio che, ancora una volta, la previsione
dell’applicabilità della pena prevista dal primo comma dell’art. 216,
deve intendersi – per genericità di formulazione – comprensiva
dell’intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta
propria, e dunque anche del regime dell’aggravante (stante il
parallelismo tra i reati commessi da persone diverse
dal fallito e
quelli imputabili allo stesso imprenditore fallito (….)). Non solo,
ma l’applicazione estensiva, in via analogica, ai reati di bancarotta
impropria non può ritenersi preclusa nel caso di specie, trattandosi di
disposizione favorevole all’imputato. Ed infatti, la norma di cui
all’art. 219 esclude il concorso di reati – e, dunque, il cumulo
materiale delle pene – in caso di commissione di più fatti tra quelli
previsti dagli art. 216, 217 e 218 l.f. Inoltre, nel considerare la
pluralità delle condotte come circostanza aggravante, ne autorizza la
soggezione all’ordinario giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed
attenuanti di cui all’art. 69 c.p. In quanto norma più favorevole per
gli anzidetti riflessi, la stessa è, dunque, estensibile all’ipotesi di
pluralità di fatti commessi da amministratori di società o da altre
persone diverse dal fallito indicate nel primo comma dell’art. 223,
stante l’identità di ratio sottesa ai due tipi di bancarotta (propria
ed impropria).”