Bolletta luce: no distacco se non c’è avviso con raccomandata entro 15 giorni
Maggiore certezza per i consumatori: con una recente delibera, l’Authority Garante per luce e gas ha imposto che, a partire dal primo maggio 2013, non si potrà più procedere al distacco della luce o del gas nei confronti del consumatore moroso se non a questi non viene prima recapitata una raccomandata a.r. con la diffida a pagare l’insoluto. Una maggiore garanzia per gli utenti dunque, come in quei casi in cui, per disguidi postali, la bolletta non venga recapitata dal servizio postale o venga smarrita nella cassetta della posta o lo stesso utente si dimentichi di pagare.
In questo modo, la raccomandata darà maggior certezza al consumatore, mettendolo di fronte alla piena e perfetta conoscenza della propria morosità.
I tempi per il pagamento sono però molto stretti: il versamento dovrà infatti avvenire entro 15 giorni dalla spedizione della raccomandata (20 giorni, invece, se il gestore del servizio non riesce a dare prova della data di invio della raccomandata).
Altra importante novità è che, sempre dal primo maggio, in caso di importi anomali in bolletta, il gestore, prima di sospendere il servizio, dovrà dare risposta scritta alle contestazioni sollevate dall’utente.
Se il gestore non rispetterà queste regole dovrà erogare, all’utente, un rimborso in bolletta. Il rimborso è di:
- 30 euro se la fornitura sia stata sospesa per morosità senza l’invio della raccomandata a.r.
- 20 euro se, pur inviata la raccomandata di diffida, il fornitore non ha rispettato le tempistiche sopra descritte.