Bollo auto: prescrizione di 3 o 10 anni?
In quanto tempo si prescrive il bollo auto? A quanto pare neanche i giudici sono tutti dello stesso parere. Le recenti pronunce dei giudici di primo grado parlano di una prescrizione di tre anni: in pratica la prescrizione si compirebbe dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. In particolare, secondo la Commissione Tributaria di Cosenza, l’eventuale cartella di pagamento notificata da Equitalia è nulla se notificata al contribuente oltre tale termine. Questo significa che se il bollo riguarda l’anno 2015 e il termine di pagamento è a marzo, la prescrizione si compie dopo il 31 dicembre del 2018. Dunque, la Regione può chiedere il bollo auto entro massimo 3 anni che iniziano a decorrere dall’anno successivo a quello in cui il tributo scade. In termini più semplici, bisogna contare tre anni da quello dopo la scadenza del pagamento del bollo. Facciamo un altro esempio: se a dicembre 2014 scade il bollo auto e il termine di pagamento è gennaio 2015, i tre anni iniziano a partire dal 2016 e, quindi, l’imposta non è dovuta a partire dal 2019 (cioè dal terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento). Quindi, se il Comune o Equitalia consegnano all’Ufficio Postale la richiesta di pagamento dopo la data del 31 dicembre 2018, il bollo non va pagato perché prescritto. Tale termine di prescrizione può essere interrotto dall’invio al contribuente di un avviso di accertamento o dalla cartella di pagamento (che, come detto devono intervenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale la tassa è dovuta o entro tre anni dalla notifica dell’accertamento medesimo). Conta la data di ricezione dell’atto e non quella di spedizione. Dopo l’invio dell’atto interruttivo e, quindi, per esempio, della cartella di pagamento, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere da capo per altri tre anni esatti dalla notifica della predetta cartella. Lo stesso orientamento viene condiviso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, secondo cui, se sono trascorsi più di 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento per le tasse automobilistiche senza che sia stata mai notificata la cartella di Equitalia, il credito è prescritto, anche se è stato iscritto a ruolo ed appare nell’Estratto Conto Equitalia stessa. Questo, anche qualora sia stato notificato entro i termini un avviso di accertamento, laddove, entro i successivi 3 anni, non sia intervenuto alcun altro atto interruttivo della prescrizione. Esiste però qualche sentenza di segno differente che parla di prescrizione di 10 anni. In particolare, due anni fa la Cassazione ha ritenuto doversi applicare la prescrizione decennale sulla scorta di un principio, in precedenza formulato dalle Sezioni Unite, secondo cui la prescrizione di ogni credito erariale è di 10 anni. Il punto debole, però, di tale tesi è sostenere che il bollo auto sia un’imposta erariale, quando è noto che esso viene riscosso dalle Regioni. In verità, esiste una sentenza della Corte Costituzionale secondo cui il bollo auto ha natura erariale. Lo staff di NoiConsumatori è fermamente convinto che il termine di prescrizione della Tassa Automobilistica è di tre anni, data la natura di tributo locale del bollo auto. Sono state già tante le battaglie vinte su questi temi, pertanto lo staff di NoiConsumatori è pronta a dare consulenza legale a qualsiasi contribuente che ha ricevuto cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, solleciti di pagamento, comunicazioni di fermi amministrativi, comunicazioni di ipoteche.